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Articolo 65 Codice dell'amministrazione digitale

(D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

[Aggiornato al 01/05/2024]

Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

Dispositivo dell'art. 65 Codice dell'amministrazione digitale

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:

  1. a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20;
  2. b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
  3. b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64 bis(1);
  4. c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
  5. c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario(2)(3).

1-bis. [Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.](4)

1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1 comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.

3. [Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c).](5)

4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: «2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

Note

(1) La lettera b-bis) è stata inserita dall'art. 24, comma 1, lett. g) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(2) Le lettere b) e c-bis) sono state modificate dall'art. 21, comma 1, lett. g) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 38, comma 2, lettera d), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.
(4) Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
(5) Comma abrogato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

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Consulenze legali
relative all'articolo 65 Codice dell'amministrazione digitale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Antonio M. chiede
martedģ 17/08/2021 - Toscana
“Gentili Amici,
nel complimentarmi per il valore scientrifico del vostro sito al quale, da avvocato, ricorro spesso, vengo a chiedere il vostro parere su quanto segue.

Ho comunicato tramite PEC all'Autorità procedente i dati personali miei e della mia patente di guida quale conducente di veicolo sanzionato tramite autovelox (doc. 1).

Contestatami la violazione dell'art. 126-bis c.d.s. per omessa comunicazione ho avanzato istanza di annullamento in autotuela (doc. 2).

L'Autorità procedente non ha negato di aver ricevuto i dati che ho inviato tramite PEC ma ha replicato che la mia comunicazione è da considerarsi omessa poiché, ex art. 65 d.lgs 82/2005 le dichiarazioni presentate in via telematica richiedono particolari modlaità di sottoscrizione, tipo firma digitale, identificazione tramite spid ecc. di cui la mia PEC era priva e quindi, stante la mancanza di tali formalità non vi sarebbe certezza che fossi proprio io alla guida del veicolo, a me intestato, al momento dell'infrazione (doc. 3 risposta alla istanza di annullamento in autotutela).

Vengo a quindi a chiedervi un parere in merito e grato dell'attenzione vi saluto cordialmente.

Consulenza legale i 23/08/2021
Sulla base del contenuto dei documenti inviati a corredo del quesito, si nota che la risposta dell’Amministrazione pare basata su un testo non aggiornato dell’art. 65, D.lgs 82/2005, ormai superato da vari successivi interventi legislativi volti alla progressiva semplificazione delle forme nelle quali i privati possono interloquire con le Pubbliche Amministrazioni.

Infatti, nel diniego di autotutela opposto dal Comune, viene richiamato il seguente testo del comma 6 bis della norma suddetta, che interessa il caso di specie in quanto riguardante proprio le comunicazioni a mezzo PEC, “c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite can regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 77, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. ln tal caso, la trasmissione costituisce elezione di domicilio speciale oi sensi dell'articolo 47 del Codice civile".

Tuttavia, il comma attualmente vigente recita: “c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario”.
Si sottolinea che l’entrata in vigore della norma come sopra trascritta è precedente all’invio della comunicazione al Comune, che risale allo scorso 12 giugno 2021, in quanto l’ultimo “ritocco” da parte del Legislatore è stato disposto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108.

In conclusione, la normativa attuale ammette, tra le varie alternative previste dall’art. 65, D. Lgs. n. 82/2005, anche la valida trasmissione delle dichiarazioni dall’indirizzo PEC iscritto nell’indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui all’art. 6 bis dello stesso decreto legislativo.

Nel nostro caso, la dichiarazione trasmessa al Comune proviene dalla PEC utilizzata ai fini dell’esercizio della professione di avvocato, che è perciò presente in tale elenco.
Visto quanto sopra, dunque, non pare che la risposta della P.A., che basa il proprio diniego solo su presupposti di tipo formale, sia fondata su corretti presupposti normativi.
Vista la natura dell’errore, tuttavia, sarebbe forse opportuno, prima di proporre ricorso, segnalare un’ultima volta la questione al Comune, invitandolo a rivedere la propria determinazione.