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Articolo 140 ter Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Disposizioni generali: definizioni ed ambito di applicazione

Dispositivo dell'art. 140 ter Codice del consumo

1. (1)Ai fini del presente titolo, si intende per:

  1. a) consumatore: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
  2. b) professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisce, anche tramite un altro soggetto che opera in suo nome o per suo conto, per fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
  3. c) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies;
  4. d) ente legittimato: gli enti disciplinati dall'articolo 140 quater, nonché gli enti iscritti nell'elenco elaborato e pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020;
  5. e) azione rappresentativa: un'azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, da un ente legittimato in quanto parte ricorrente per conto dei consumatori e finalizzata a ottenere un provvedimento inibitorio o un provvedimento compensativo;
  6. f) azione rappresentativa nazionale: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da un'associazione dei consumatori e degli utenti inserita nell'elenco di cui all'articolo 137 ovvero da organismi pubblici indipendenti nazionali;
  7. g) azione rappresentativa transfrontaliera: un'azione rappresentativa promossa, nelle materie di cui all'allegato II-septies, innanzi al giudice italiano da uno o più enti legittimati di altri Stati membri ed inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020, ovvero un'azione rappresentativa intentata in un altro Stato membro da un ente legittimato ai sensi dell'articolo 140 quinquies, anche unitamente ad altri enti legittimati di diversi Stati membri;
  8. h) provvedimento compensativo: una misura rivolta a rimediare al pregiudizio subito dal consumatore, anche attraverso il pagamento di una somma di denaro, la riparazione, la sostituzione, la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o il rimborso del prezzo pagato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'allegato II-septies;
  9. i) provvedimento inibitorio: un provvedimento con il quale il giudice ordina la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva posta in essere in violazione delle disposizioni di cui all'allegato II-septies e ordina la pubblicazione del provvedimento, integralmente o per estratto, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale ovvero la pubblicazione di una rettifica.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle azioni rappresentative promosse nei confronti di professionisti per violazioni delle disposizioni di cui all'allegato II-septies, che ledono o possono ledere interessi collettivi dei consumatori. Nel caso previsto dal primo periodo, gli enti legittimati non possono agire con l'azione di classe prevista dal titolo VIII-bis del libro IV del codice di procedura civile. Restano fermi i rimedi contrattuali ed extracontrattuali comunque previsti a favore dei consumatori.

3. L'azione rappresentativa può essere promossa anche se le violazioni sono cessate.

4. La cessazione delle violazioni intervenuta prima della conclusione dell'azione rappresentativa non determina la cessazione della materia del contendere.

Note

(1) Articolo introdotto, così come l'intero Titolo II.1 della Parte V, dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 28.
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".

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