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Articolo 140 sexies Codice del consumo

(D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Comunicazione degli enti legittimati e monitoraggio

Dispositivo dell'art. 140 sexies Codice del consumo

1. (1)Entro il 26 dicembre 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica alla Commissione europea l'elenco degli enti legittimati ad esperire le azioni rappresentative nazionali e transfrontaliere, comprensivo della denominazione e, ove applicabile, dell'oggetto sociale. Il Ministero delle imprese e del made in Italy rende pubblico l'elenco tramite il proprio sito istituzionale, il cui indirizzo internet è reso noto alla Commissione europea. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica le modifiche intervenute successivamente.

2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica almeno ogni cinque anni la permanenza, in capo agli enti di cui alla sezione speciale prevista dall'articolo 140 quinquies, comma 1, dei requisiti di cui all'articolo 140-quinquies, comma 2, disponendo la cancellazione dell'ente che non risulta in possesso di uno o più di tali requisiti.

3. Se uno Stato membro o la Commissione europea solleva riserve in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 140-quinquies, commi 1 e 2, da parte di un ente legittimato all'esperimento di azioni rappresentative transfrontaliere, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne verifica la sussistenza. Il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la cancellazione dalla sezione speciale dell'articolo 137 dell'ente che non risulta in possesso di uno o più di tali requisiti. Il procedimento è disciplinato dal decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy previsto dall'articolo 140-quinquies, comma 4.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di contatto con la Commissione europea ai fini di cui al comma 3.

Note

(1) Articolo introdotto, così come l'intero Titolo II.1 della Parte V, dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 28.
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023".

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