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Articolo 600 quater Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Detenzione o accesso a materiale pornografico

Dispositivo dell'art. 600 quater Codice Penale

(1)(2)Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene(3) materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità(4).

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000(5).

Note

(1) Tale norma è stata introdotta dall'art. 4 della l. 3 agosto 1998, n. 269.
(2) La rubrica è stata modificata dall'art. 20, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(3) La condotta del procurarsi si riferisce al procacciamento in ogni modo posto in essere del materiale, diversamente da quella del detenere che invece richiedono l'esercizio di un vero e proprio possesso. Si ricordi che quest'ultima condotta ha sostituito quella del disporre, considerata troppo ampia e quindi in grado di riferirsi anche a comportamenti privi di offensività, di qui l'intervento sostitutivo operato con l. 6 febbraio 2006, n. 38.
(4) A tale aggravante speciale si aggiungono quelle previste ex art. 600 sexies.
(5) Tale comma è stato introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), della L. 23 dicembre 2021, n. 238.

Ratio Legis

La norma è stata introdotta al fine di adeguare l'ordinamento italiano agli impegni presi in seno agli organi internazionali, al fine di garantire l'integrità fisica e psichica del minore.

Spiegazione dell'art. 600 quater Codice Penale

La norma in commento tutela il minore e la sua libertà psico-fisica, unitamente, almeno secondo parte della dottrina, alla morale pubblica ed al buon costume.

Per materiale pornografico, ai sensi dell'articolo precedente (600 ter si intende la rappresentazione fotografica o cinematografica che implichi la partecipazione di un minore a scene o contesti a sfondo sessuale, escludendosi tuttavia la rilevanza della mera rappresentazione della nudità in se e per sé considerata, ovvero senza attinenza alla sfera sessuale.

La disposizione punisce la mera detenzione di materiale pedopornografico, con il dolo generico costituito dalla coscienza e volontà della natura del materiale.

Al secondo comma è prevista l'applicazione di una circostanza aggravante specifica, qualora il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Massime relative all'art. 600 quater Codice Penale

Cass. pen. n. 4212/2023

Con riferimento al reato di cui all'art. 600-quater cod. pen., rientra nel concetto di detenzione di materiale pedopornografico anche la disponibilità di file fruibili, senza limiti di tempo e di luogo, mediante accesso ad un archivio virtuale integralmente consultabile con credenziali di autenticazione esclusive o comunque note a chi le utilizzi.

Cass. pen. n. 36198/2021

Il reato di detenzione di materiale pedopornografico è configurabile anche nel caso in cui detto materiale sia stato realizzato dallo stesso minore.

In tema di detenzione di materiale pedopornografico, il giudizio sull'età dei soggetti raffigurati costituisce apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito e, pertanto, sottratto al sindacato di legittimità, se sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.

Cass. pen. n. 24644/2021

Ai fini della configurabilità del reato di detenzione di materiale pedopornografico non assume rilevanza il fatto che le immagini acquisite non siano immediatamente fruibili dall'agente perché cancellate o volontariamente accantonate in parti non più facilmente accessibili della memoria elettronica degli strumenti informatici.

Cass. pen. n. 2252/2020

Il reato di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600-quater cod. pen. e quello di pornografia minorile ex art. 600-ter cod. pen., che incrimina la produzione di detto materiale, non integrano due distinti illeciti ma due diverse modalità di realizzazione del medesimo reato, con la conseguenza che non possono concorrere tra loro se riguardano il medesimo materiale, mentre può sussistere il concorso se il materiale oggetto della produzione e quello oggetto della detenzione siano diversi.

Cass. pen. n. 32166/2020

In tema di detenzione di materiale pedopornografico, è configurabile l'aggravante dell'uso di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, di cui all'art. 602-ter, nono comma, cod. pen., nel caso in cui l'agente ponga in essere una qualunque azione volta ad impedire la sua identificazione, eludendo le normali modalità di riconoscimento, a partire da quelle relative all'accesso fisico al computer fino a quelle di inserimento nella rete stessa.

Cass. pen. n. 35680/2019

In tema di valutazione delle prove, la ritrattazione, da parte di un collaboratore di giustizia, di dichiarazioni accusatorie in precedenza rese non costituisce elemento in grado di escluderne l'attendibilità, potendo il giudice legittimamente riconoscere valore probatorio alle stesse, a condizione che eserciti su di esse un controllo più incisivo, esteso ai motivi della variazione del dichiarato, potendo anche ritenere che la ritrattazione si traduca in un ulteriore elemento di conferma delle originarie accuse. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione di condanna fondata su dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, successivamente ritrattate mediante l'invio di una lettera al difensore dell'imputato, il quale la depositava in copia chiedendo l'escussione del collaborante, richiesta immotivatamente disattesa dal giudice del merito che si limitava a sottolineare che la ritrattazione prodotta in copia era priva di valenza probatoria).

Cass. pen. n. 48175/2017

La prova del dolo del reato di detenzione di materiale pedopornografico, di cui all'art. 600-quater cod. pen., può desumersi dal solo fatto che quanto scaricato sia stato collocato in supporti informatici diversi (ad es, nel "cestino" del sistema operativo), evidenziando tale attività una selezione consapevole dei "file", senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che non siano stati effettivamente visionati.

Cass. pen. n. 39543/2017

La configurabilità della circostanza aggravante della "ingente quantità" nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico (previsto dall'art. 600-quater, comma secondo, cod. pen.) impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti informatici detenuti, dato di per sé indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'aggravante in esame risulta configurabile in ipotesi di detenzione di almeno un centinaio di immagini pedopornografiche).

Cass. pen. n. 38221/2017

In tema di reato di detenzione di materiale pornografico, le condotte di procurarsi e detenere tale materiale non integrano due distinti reati ma rappresentano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo illecito, sì che non possono concorrere tra loro, se riguardano lo stesso materiale; nell'ipotesi, invece, di materiale pedopornografico procurato in momenti diversi e poi detenuto, ricorre la continuazione tra i reati. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la configurazione della continuazione tra reati di cui all'art. 600-quater cod. pen. in una fattispecie in cui era contestata la detenzione di immagini, alcune procurate con accesso alla rete internet, ed altre contenute in diversi dischi fissi).

Cass. pen. n. 11044/2017

Integra il delitto di cui all'art. 600-quater cod. proc. pen. l'accertato possesso di "files" pedopornografici successivamente cancellati dalla memoria accessibile del sistema operativo di personal computer, in quanto l'avvenuta cancellazione determina solo la cessazione della permanenza del reato e non, invece, un'elisione "ex tunc" della rilevanza penale della condotta per il periodo antecedente alla eliminazione dei "files" sino a quel momento detenuti.

Cass. pen. n. 26432/2016

In relazione al delitto di detenzione di materiale pedopornografico, previsto dall'art. 600 quater cod. pen., sebbene non sia ammissibile l'impiego dell'attività di contrasto a mezzo di agente provocatore disciplinata dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998 n. 269, è tuttavia legittimo e utilizzabile come prova il sequestro probatorio del corpo di reato, o delle cose pertinenti al reato, eventualmente rinvenuti attraverso siti web "civetta".

Cass. pen. n. 24345/2015

Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di "files" pedopornografici, "scaricati" da internet, mediante l'allocazione nel "cestino" del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell'accesso al "file", mentre solo per i "files" definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione.

Cass. pen. n. 4678/2015

In tema di detenzione di materiale pornografico, la prova che i soggetti raffigurati nelle immagini riproducono effettivamente ragazze minori di anni diciotto può essere desunta anche dai connotati fisici delle adolescenti ritratte e dal prelievo dei "file" da siti "internet" il cui indirizzo "URL" evoca la minore età e denominazioni chiaramente riferibili a bambini o a contenuti pedopornografici.

Cass. pen. n. 17211/2011

La configurabilità della circostanza aggravante della "ingente quantità" nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater, comma secondo, c.p.) impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti detenuti, dato di per sé indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto configurabile detta aggravante in una fattispecie di detenzione di 175 DVD contenenti numerosi files pedopornografici).

Cass. pen. n. 11997/2011

La responsabilità per il reato di detenzione di materiale pedopornografico è esclusa in capo al soggetto che detto materiale abbia prodotto, sempre che questi sia concretamente punibile per la condotta di produzione. (Fattispecie di ritenuta applicabilità del reato di detenzione a fronte della non ricorribilità del reato di produzione per mancanza del pericolo di diffusione).

Cass. pen. n. 639/2011

Integra il reato di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 - quater, c.p.) la semplice visione di immagini pedopornografiche "scaricate" da un sito internet, poiché, per un tempo anche limitato alla sola visione, le immagini sono nella disponibilità dell'agente. (Nella specie, trattavasi di fatto commesso prima delle modifiche introdotte dalla L. 26 febbraio 2006, n. 38).

Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater, c.p.) la cancellazione di "files" pedopornografici, "scaricati" da internet, mediante l'allocazione nel "cestino" del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell'accesso al "file". (In motivazione la Corte ha precisato che solo per i "files" definitivamente cancellati può dirsi cessata la disponibilità e, quindi, la detenzione).

Cass. pen. n. 34201/2010

La nozione di sfruttamento sessuale del minore di anni diciotto, di cui alla previgente formulazione della norma in tema di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c. p.), lungi dal caratterizzarsi esclusivamente sul piano economico, va intesa come connotante le condotte di approfittamento della condizione propria del minore. (Nella specie il ricorrente assumeva la diversità, tra loro, della originaria nozione di "sfruttamento" e della successiva nozione di "utilizzo" di persone minori impiegate dalla norma).

Cass. pen. n. 22043/2010

La condotta di chi detenga consapevolmente materiale pedopornografico, dopo esserselo procurato (art. 600 quater c.p.), configura un'ipotesi di reato commissivo permanente, la cui consumazione inizia con il procacciamento del materiale e si protrae per tutto il tempo in cui permane in capo all'agente la disponibilità del materiale. (Fattispecie nella quale la Corte, nel disattendere la richiesta del P.G. di parziale annullamento con rinvio per prescrizione, ha individuato il momento di cessazione della permanenza nell'esecuzione della perquisizione domiciliare all'esito della quale venne sequestrato il materiale che l'imputato, facente parte di comunità virtuali pedopornografiche operanti su internet, aveva scaricato in tempi diversi).

Cass. pen. n. 21631/2010

Non sono punibili a norma dell'art. 600 quater, c.p. (pornografia virtuale), i fatti commessi in data antecedente all'entrata in vigore della L. 6 febbraio 2006, n. 38, in quanto detta fattispecie, introdotta dall'art. 4 della citata legge, nell'attribuire rilievo anche all'ipotesi in cui il materiale pornografico, oggetto dei delitti di cui agli artt. 600 ter e 600 quater c.p., rappresenti immagini "virtuali", ha portata innovativa e non meramente ricognitiva e chiarificatrice di significati già ricompresi in alcuna delle predette fattispecie incriminatrici.

Cass. pen. n. 8285/2010

La detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 quater c.p. non riguarda il materiale prodotto dallo stesso soggetto agente, contemplando tale norma, di carattere residuale, tutte quelle condotte consistenti nel procurarsi o detenere materiale pornografico fuori delle ipotesi previste dall'art. 600 ter c.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso, in relazione all'art. 600 ter c.p., la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. con riguardo al fine di detenere il materiale in precedenza prodotto).

Cass. pen. n. 19887/2009

È utilizzabile, in relazione al delitto di detenzione di materiale pedopornografico, il sequestro probatorio del computer contenente detto materiale, pur effettuato a seguito di autorizzazione di perquisizione in relazione alla diversa fattispecie criminosa di pornografia minorile, trattandosi di atto dovuto espletato dalla P.G. nell'ambito dei propri poteri e riguardando bene comunque pertinente al reato di detenzione suddetto.

Cass. pen. n. 43189/2008

In tema di reato di detenzione di materiale pornografico, le condotte di procurarsi e detenere tale materiale non integrano due distinti reati ma rappresentano due diverse modalità di perpetrazione del medesimo reato, sì che non possono concorrere tra loro.

Cass. pen. n. 36364/2008

In tema di pornografia minorile, mentre è configurabile il concorso formale tra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico e quello di divulgazione di notizie finalizzate allo sfruttamento di minori, diversamente il concorso è escluso tra il delitto di cessione di materiale pedopornografico e quello di detenzione dello stesso materiale, in quanto la condotta di detenzione rappresenta un antefatto non punibile rispetto a quella di cessione, rimanendo assorbita in quest'ultima.

Cass. pen. n. 41570/2007

Integra il reato previsto dall'art. 600 quater c.p. (detenzione di materiale pornografico utilizzando minori degli anni diciotto), la condotta consistente nel procurarsi materiale pedopornografico «scaricato» (cosiddetta operazione di "download") da un sito internet a pagamento, in quanto il comportamento di chi accede al sito e versa gli importi richiesti per procurarsi il materiale pedopornografico offende la libertà sessuale e individuale dei minori coinvolti come il comportamento di chi lo produce. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma sanzionatoria sollevata dalla difesa per presunta violazione degli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 111 Cost.).

Cass. pen. n. 41067/2007

Nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 600 quater c.p. prima delle modifiche operate dall'art. 3 L. n. 38 del 2006, e in cui la volontà di detenzione è risultata integrata dal rinvenimento di «files» pornografici scaricati e salvati nel computer dell'imputato benché successivamente lo stesso avesse cancellato parte di essi).

Nel reato di detenzione di materiale pornografico l'elemento oggettivo consiste nelle condotte, tra loro alternative, del procurarsi, che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, e del disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione, mentre l'elemento soggettivo, costituito dal dolo diretto, consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 600 quater c.p. prima delle modifiche operate dall'art. 3 L. n. 38 del 2006, e in cui la volontà di detenzione è risultata integrata dal rinvenimento di « files» pornografici scaricati e salvati nel computer dell'imputato benché successivamente lo stesso avesse cancellato parte di essi).

Cass. pen. n. 32179/2007

L'indulto previsto dall'art. 1, comma secondo, n. 16, della L. 31 luglio 2006, n. 241, non si applica alle pene inflitte per il delitto di detenzione di materiale pornografico di cui all'art. 600 quater, c.p., in quanto la limitazione dell'esclusione del beneficio dell'indulto alla sola ipotesi aggravata costituita dalla detenzione di materiale pornografico di ingente quantità, prevista nell'art. 600 quater, comma secondo, c.p., deve essere riferita alla sola fattispecie di reato costituita dalla detenzione di materiale pornografico di natura virtuale prevista dall'art. 600 quater n. 1, c.p., e non anche all'ipotesi di detenzione di materiale pornografico di natura reale contemplata dall'art. 600 quater, c.p.

Cass. pen. n. 20303/2006

In tema di reati relativi alla pornografia minorile, mentre il delitto di cui all'art. 600 ter, comma primo, c.p., ha natura di reato di pericolo concreto, la fattispecie di cui all'art. 600 quater c.p. (anche nella formulazione applicabile al caso di specie, anteriore a quella introdotta con la legge n. 38 del 2006), richiede la mera consapevolezza della detenzione del materiale pedo-pornografico, senza che sia necessario il pericolo della sua diffusione ed infatti tale fattispecie ha carattere sussidiario rispetto alla più grave ipotesi delittuosa della produzione di tale materiale a scopo di sfruttamento.

Cass. pen. n. 41957/2005

In relazione al delitto di detenzione di materiale pedopornografico, i risultati delle intercettazioni disposte in un diverso procedimento sono utilizzabili nell'ambito delle indagini preliminari, al fine di acquisire ulteriori fonti probatorie mediante una perquisizione ed il relativo sequestro del materiale. In tal caso, il sequestro risulta legittimo anche se i decreti emessi dal P.M. siano stati adottati ipotizzando la fattispecie criminosa di cui all'art. 600 ter c.p., diversa da quella per la quale l'indagato è sottoposto ad indagini (art. 604 quater c.p.), trattandosi di cose obiettivamente sequestrabili e soggette a confisca obbligatoria, con conseguente applicazione del principio male captum bene retentum

Cass. pen. n. 37074/2004

In tema di reati contro la libertà sessuale, non può essere svolta attività di contrasto attraverso l'agente provocatore per l'accertamento di elementi di prova in ordine al reato di detenzione di materiale pedopornografico e conseguentemente gli elementi di prova acquisiti sono inutilizzabili in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 191 c.p.p., ivi compresa la fase delle indagini preliminari. (La Corte ha altresì affermato che la situazione è mutata per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il quale fa salva al comma secondo la disciplina dettata dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269).

Cass. pen. n. 36390/2003

Al fine di configurare il reato di cui all'art. 600 quater c.p. è necessario che si disponga o ci si procuri materiale pornografico ottenuto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, atteso che nel nostro ordinamento, dal punto di vista generale, è lecita la detenzione di materiale pornografico stante la sua differenziazione da quello pedopornografico.

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Anonimo chiede
sabato 13/01/2024
“Buongiorno,
Vi scrivo in quanto avrei bisogno del vostro aiuto perchè la situazione che vi espongo di seguito non riesce più’ a farmi vivere le giornate tranquillamente da diversi mesi.
Nel 2021, esattamente a settembre, all’interno di un forum publico dove venivano condivisi contenuti di ogni genere tramite link (video di guerra, risse , porno ecc ecc ), ho aperto uno di questi link notando all’interno del materiale porno con minori.
Il link riportava ad una cartella del famoso sito di cloud storage MEGA.NZ.
Ho segnalato il fatto agli amministratori di MEGA tramite mail e è finita li.
6 Mesi dopo circa, mi è capitata la stessa identica situazione, ma non essendo presenti le anteprime nei file video, a differenza della prima volta, ho ingenuamente scaricato i file (erano diversi) tra cui oltre a dei video legali, erano presenti 4/5 video con lo stesso contenuto citato sopra, quindi con minori.(ovviamente ho subito eliminato tutto)
Ho inviato un altra mail di segnalazione al TEAM di MEGA, dove mostravo principalmente la mia preoccupazione di poter avere dei problemi legali e chiedendo come potermi tutelare, ma mi hanno tranquillizzato dicendo che se non avessi importato nulla di quei file nel mio account MEGA, non avrei avuto nessun problema legale soprattutto perchè non possedevo nemmeno un account MEGA.,
Il fatto si è nuovamente concluso e ho ripreso a vivere alla normalità
4 mesi fa circa, navigando online, sono capitato casualmente su una discussione dove un utente raccontava di aver avuto una visita dalle autorità per aver scaricato una cartella fake con diversi file dello stesso genere, e dal giorno sono perennemente agitato e terrorizzato di poter avere una visita della polizia e tutto quello che ne consegue.
Un mese fa, non riuscendo piu a tranquillizzarmi mi sono recato in polizia postale per parlare con un ispettore di quanto accaduto ma non sono riuscito a parlarci in quanto gli agenti di guardia mi hanno tranquillizzato dicendomi che essendo passati quasi 3 anni non sarebbe successo nulla, e che ho fatto bene ad aver fatto le segnalazioni a Mega via mail.
Ora, come appena detto, sono passati quasi 3 anni e io (causa rottura accidentale) non dispongo piu dello smartphone iPhone con cui nel 2021 ho erroneamente scaricato quei file.
Potreste aiutarmi a capire cosa rischio? Come mi tutelo? Posso passare dei problemi pur non possedendo nemmeno piu il dispositivo.
Purtroppo questo fatto non riesce a darmi pace e non so come fare.
Posso essere accusato di detenzione di materiale illegale del genere pur non possedendolo ma avendo scaricato in passato per errore ?
Grazie mille
Saluti cordiali


Consulenza legale i 15/01/2024
La condotta del richiedente il parere non sembra denotare alcuna fattispecie penale.

Focalizzando l’attenzione sul reato di cui all’ art. 600 quater c.p. (unico ipotizzabile nel caso di specie), lo stesso non sembra integrato né dal punto di vista oggettivo né da quello soggettivo.

Sul fronte oggettivo, invero, il reato punisce in modo specifico la condotta di “procurarsi” o “detenere” materiale pedopornografico. La stessa, dunque, censura chi, in modo proattivo, si procaccia e conserva il materiale in questione. Lo stesso dicasi del comma terzo, quando fa riferimento all’ “accesso”

Quanto, invece, al fronte soggettivo, va detto che la norma richiede un dolo (diritto penale) estremamente incisivo, la cui pregnanza è chiaramente normatizzata allorché il legislatore, al comma 1 e al comma 3, utilizza gli avverbi “consapevolmente” e “intenzionalmente” in modo tale da sottolineare la rilevanza della volizione del soggetto rispetto al procacciamento, alla detenzione e all’accesso del materiale.

Se, quindi, come descritto nella richiesta di parere, il materiale è stato scaricato per errore e cancellato subito dopo non sussiste alcuna fattispecie penale connessa alla pedopornografia.

Anonimo chiede
lunedì 08/01/2024
“Buongiorno, mesi fa controllando la mia cronologia di ricerca vidi che un anno fa ancora cercai delle informazioni per quanto riguarda determinati disegni giapponesi (...) come venissero disegnati. Quando feci la ricerca al primissimo tempo non ero consapevole della perversione di tali cose, solo successivamente me ne resi conto. Ebbene guardai mesi fa la cronologia proprio per ricordarmi in quale momento, attraverso la mia ricerca di informazioni avevo capito ciò. Dalla cronologia capii il momento però vidi anche delle immagini in correlazione a ciò che cercai. Per tranquillizzarmi che i siti fossero dei siti di informazioni e non illegali decisi di trascinare URL su una pagina vuota del computer così da capire a chi facevano capo le cose viste. Incollandosi URL si incollò anche una immagine in automatico. A prima vista non sembrò denotare nulla di illegale le immagini erano delle specie di illustrazioni disegnate. Al che sembrava anche pittura moderna e che poi ho anche fotografato e cercato tramite google Lens , ma non trovai nulla. Il sito url che mi si incollò la foto era quora digest, piattaforma di domande e risposte online, però l'argomento in questione parlava se disegni giapponesi potevano essere collegati a abusi su minori o cose di questo genere. Ebbene io volevo solamente copiare url però mi arrivò fuori questa immagine, la quale immagine presentava anche una iconica figura dell'evoluzionismo che terminava con una figura dai tratti femminili senza vestiti e mi preoccupò molto il fatto che potesse alludere a cose illegali. La mia domanda è questa: sia quando inizialmente anni fa stavo cercando informazioni su questi argomenti per capire , sia quando nella cronologia vi erano correlate delle immagini ai siti per cercare info e poi per scrupolo cercai di capire che sito era (per capire se era sicuro o meno)però senza volerlo e mi si incollò l'URL con l'immagine. Se eventualmente essa fosse stata illegale o altre mentre ero in siti in cui stavo cercando informazioni su tali argomenti che poi dopo tali ricerche capii che erano perversi e in seguito che guardando solo cronologia mio malgrado mi spuntarono anche le immagini a fianco dei siti che visionai per info anni fa oltre che poi aver copiato url per capire se siti fossero sicuri e mio malgrado mi si incollò anche una immagine, chiedo se in tutto ciò eventualmente ci fossero state immagini illegali ed io inavvertitamente ci fossi passato su quei siti cercando info (anche se potevo sapere che erano argomenti particolarmente delicati), vi è qualche possibilità di illegalità?”
Consulenza legale i 12/01/2024
L’art. 600 quater del codice penale punisce la mera detenzione o l’accesso (anche tramite la rete internet, come la maggiore casistica insegna), di/a materiale pedopornografico, purchè tale condotta sia “consapevole” o comunque “intenzionale”.

Ciò vuol dire che sarà punibile ai sensi della fattispecie in parola solo colui il quale, al momento del procacciamento delle immagini e della detenzione, era perfettamente consapevole che quelle fossero immagini di minori.

La fattispecie in questione, quindi, esige un dolo (diritto penale) estremamente forte che di certo non può ritenersi sussistente laddove il soggetto rinvenga per errore tale materiale.

Va detto però che il reato in questione può essere punito anche a titolo di dolo eventuale (quantomeno nella detenzione di cui al primo comma), tale per cui se il soggetto si insospettisce di alcuni contenuti e continua a cercarli in rete accettando il rischio di incorrere in materiale pedopornografico (la cui presenza sembrava essere altamente probabile o comunque oggetto di sospetto) incorrerà nella fattispecie menzionata.

M. C. chiede
lunedì 14/08/2023
“Buongiorno,

di recente mi è capitato di cercare su google delle informazioni testuali da me riportate qui dalla mia cronologia: “legale indossare solo reggiseno?” oppure “ si può andare in pubblico con il reggiseno?”, ecco, seppure safe search era attivo sulla sfocatura delle immagini ( modalità intermedia che non blocca le immagini ma le sfoca solo) mi apparvero da Google delle immagini di persone con reggiseno. Ecco, la mia domanda è: queste immagini di cui non conosco la
provenienza, l’età delle persone raffigurate perché potrebbero essere minori ed altro, se dovessero essere illegali ( se sono minori oppure non hanno dato il consenso per la pubblicazione) ho avuto qualche colpa in ciò che ho cercato su google e di conseguenza visto perché mi vennero proposte tali immagini ? A ricerche del genere (le ricerche NON erano su google immagini, ma google normale)ed eventualmente se fossero apparse c immagini illegali da quello che so non dovrei avere nessuna responsabilità penale /legale nel merito quello che ho cercato, corretto ? Perché in questo mare di giungla che è internet non capisco poi se effettivamente è colpa o meno. Infine per test ho anche messo la protezione safesearch al massimo e riscrivendo tali cose google mi dava sempre delle immagini (non so se uguali perché con lo sguardo non ho colto i particolari) però ecco la mia situazione.


Ultima cosa che spero mi possa rispondere sempre in tema a ciò detto precedentemente : una volta trovandomi in “Quora” che dovrebbe essere un forum social (nulla di strano e illegale penso) dove la gente pubblica quello che vuole, scorrendo in basso su un post che mi interessava circa una persona famosa e le sue dichiarazioni dopo un film “spinto” mi apparvero altri post di altre persone tra cui un post di una persona la quale foto profilo si presentava in vestiti intimi/costume (e millantava scambi di foto transessuali o cose simili ). Io però a vedere la sua foto profilo così non so se questa persona è maggiorenne o meno, ebbene : a queste immagini che in genere si possono trovare sui social che vengono all’improvviso mentre si scorre un forum nel mio caso, oppure può essere una pagina Facebook o altro, dovrei stare tranquillo di non aver infranto nessun tipo di legge, corretto? Io poi, in secondi momenti, per sicurezza l’ho riguardata la foto profilo ( senza entrare in siti o cose simili, ma sempre rimanendo nel forum) e sembrava maggiorenne, però chiedo conferma se mi sono imbattuto in qualche tipo di illegalità.

Grazie infinite”
Consulenza legale i 05/09/2023
Le domande poste nella richiesta di parere possono essere ridotta a una sola, che è la seguente: costituisce reato “incappare”, nella rete, in immagini di natura eventualmente pedopornografica?

La risposta è negativa.

In questi casi, invero, rileva l’art. 600 quater del codice penale che, pur punendo la mera detenzione o l’accesso (anche tramite la rete internet, come la maggiore casistica insegna), esige che la condotta del soggetto agente sia “consapevole” o comunque “intenzionale”.

Ciò vuol dire che sarà punibile ai sensi della fattispecie in parola solo colui il quale, al momento del procacciamento delle immagini e della detenzione, era perfettamente consapevole che quelle fossero immagini di minori.

La fattispecie in questione, quindi, esige un dolo (diritto penale) estremamente pregnante e che non può di certo ritenersi sussistente in casi come quello narrato nella richiesta di parere.

Si consiglia, in ogni caso, di evitare di avere qualsivoglia rapporto di natura intima, anche online, con soggetti sospettati di non aver raggiunto la maggiore età, anche onde evitare di incappare in siti equivoci la cui consultazione, pur non costituendo reato, può generare segnalazioni alla polizia postale.


M. C. chiede
sabato 29/04/2023
“Buongiorno, se io avessi scaricato una foto di una persona nuda verosimilmente maggiorenne, ma che non è (e questo non veniva indicato da nessuna parte e non si riesce a capirlo se è effettivamente minorenne perché è stata cancellata da tempo e senza che venisse fuori questa questione scrupolosa), senza alcuna scena di sesso, ma meramente nudità: ecco questo leggendo art. 600 c.p quater non è considerato reato, corretto ?
Solamente per scrupolo.

Grazie mille”
Consulenza legale i 04/05/2023
L’art. 600 quater c.p. punisce la condotta di cui il quale si procura o detiene materiale pedopornografico “consapevolmente”.

Si tratta, evidentemente, di un delitto punito esclusivamente a titolo di dolo (diritto penale) per la cui sussistenza è quindi necessario che il soggetto agente sia effettivamente conscio che il materiale di cui trattasi ritrae un minore.

Si badi, tuttavia, che non è esclusa la punibilità a titolo di dolo eventuale. Conseguentemente, l’elemento soggettivo della fattispecie non è escluso in tutti quei casi in cui il soggetto abbia il fortissimo sospetto che l’immagine sia di natura pedopornografica e, nonostante questo, abbia comunque proceduto al download della stessa.

Anonimo chiede
venerdì 10/03/2023 - Veneto
“Buongiorno, sono un ragazzo di ventuno anni, mio malgrado cercai sulle immagini Bing (motore di ricerca Microsoft) tale dicitura (o simile) "ragazze hentai". Avevo già visto a 17 anni e non mi resi completamente conto della perversione che vidi/. Nemmeno questa volta capii subito la perversione vista, ma poi approfondendo (leggendo cosa era davvero) collegai il tutto e compresi. Arrivo al dunque: aver cercato quelle diciture rientra nella condotta di "procura volontaria" dell'art. 600 quater c.p, perché mi imbattei in alcune immagini esplicite pedopornografiche oppure, come è andata rientra nell'involontarietà.

Grazie mille”
Consulenza legale i 14/03/2023
Il caso di specie non sembra denotare alcuna rilevanza penale per diverse ragioni.

Focalizzando l’attenzione sul reato di cui all’ art. 600 quater del c.p., lo stesso non sembra integrato né dal punto di vista oggettivo né da quello soggettivo.

Sul fronte oggettivo, invero, il reato punisce in modo specifico la condotta di “procurarsi” o “detenere” materiale pedopornografico. La stessa, dunque, censura chi, in modo proattivo, si procaccia e conserva il materiale in questione. Lo stesso dicasi del comma terzo, quando fa riferimento all’ “accesso”

Quanto, invece, al fronte soggettivo, va detto che la norma richiede un dolo (diritto penale) estremamente incisivo, la cui pregnanza è chiaramente normatizzata allorché il legislatore, al comma 1 e al comma 3, utilizza gli avverbi “consapevolmente” e “intenzionalmente” in modo tale da sottolineare la rilevanza della volizione del soggetto rispetto al procacciamento, alla detenzione e all’accesso del materiale.
Sul punto, peraltro, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che tale pregnanza dell’elemento soggettivo sia tale da escludere la rilevanza del dolo eventuale.

In estrema sintesi, il caso di specie non sembra sussumibile nell’alveo della fattispecie sopra esaminata se e soltanto se l’utente sia realmente “incappato” in materiale pedopornografico nell’ambito di una ricrca in rete avente ad oggetto altre immagini.

Alessandro chiede
giovedì 10/06/2021 - Lazio
“Buongiorno,

Il problema è il seguente: cercando generiche immagini porno, ne ho scaricate quattro dalla pagina di ricerca immagini di google, senza entrare nel sito da cui provenivano. Esse erano i fermoimmagine di un video. Poco dopo, ho cliccato sul link per entrare nel sito d’origine, ma il video era stato tolto. Ho allora cliccato su un altro link per lo stesso video, ma visibile in un sito diverso da quello precedente, ed anche lí era stato eliminato. Qui però, si veniva informati che il materiale non era più visionabile in quanto violava le linee guida contro la pedopornografia. Poiché la ragazza nel video sembrava adulta, ho scaricato le foto suddette senza neanche pensarci, che ho poi subito cancellato non appena scoperto ciò. Allo stesso modo, oggi ho cancellato la cache dell’ipad, dopo aver letto che anche questo costituisce reato. Nel titolo del video c’era la parola “teen” di teen ager, ma a quello non ho dato peso, perché anche chi ha 18 e 19 anni è in quella fascia di età. Sono sinceramente preoccupato. Cosa devo temere?

I video erano caricato su piattaforme online dove si possono caricare i propri video, come pornhub, mi sembra.”
Consulenza legale i 17/06/2021
Gentile Cliente,
la condotta da lei posta in essere, con riferimento agli elementi del quesito riferiti a materiale pedopornografico, è riconducibile astrattamente all’art. art. 600 quater del c.p. che punisce colui che, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo art. 600 ter del c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore ad € 1.549,00.
E' previsto un aumento della pena qualora il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, la fattispecie di cui sopra è punita a titolo di dolo.
Il delitto in esame presuppone il requisito della conoscenza della provenienza criminosa del bene, con esclusione, secondo una parte della dottrina, della configurabilità del dolo eventuale.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito inoltre che la prova del solo può essere desunta anche dal fatto che ciò che viene scaricato, sia stato collocato in supporti informatici diversi, come quello del cestino di un sistema operativo. Tale attività evidenzia una selezione consapevole dei file, senza che abbia alcuna rilevanza il fatto che non siano sati effettivamente visionati (sul punto v. Cass. pen., sez. III, n. 48175/2017).

Nel caso in esame si menzionano “linee guida contro la pedopornografia” e la parola “teen”.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità ha chiaro come la prova che i soggetti raffigurati nelle immagini siano effettivamente minori di anni diciotto può essere desunta dai connotati fisici delle adolescenti ritratte e dal prelievo dei file da siti internet il cui indirizzo “URL” evoca la minore età e denominazioni chiaramente riferibili a bambini o contenuti pedopornografici (ex multis Cass. pen., se. III, sent. 4678/2014).

Si tratta di un reato permanente la cui consumazione inizia nel momento in cui il reo si procura il materiale e cessa nel momento in cui quest’ultimo ne perde la disponibilità.
Sull’argomento si segnala un’importante pronuncia (Cass. pen., sez. III, sent. 11044/2017) che stabilisce come “integri il delitto di cui all’art. 600 quater c.p., l’accertato possesso di files pedopornografici cancellati dalla memoria accessibile del sistema operativo del personal computer, in quanto l’avvenuta cancellazione determina solo la cessazione della permanenza del reato e non invece, un’elisione ex tunc della rilevanza penale della condotta riferita al momento antecedente alla eliminazione dei files fino a quel momento detenuti”.
In questo senso bisognerebbe capire quanto tempo si intercorso tra il download e la cancellazione dei contenuti.

Con riguardo al caso di specie, al di là delle considerazioni teoriche, bisogna poi comprendere se, in relazione a questo fatto, sia in corso o meno un procedimento penale.
Questo aspetto risulta rilevante al fine di strutturare la miglior difesa.



R. Z. chiede
sabato 17/10/2020 - Emilia-Romagna
“Buongiorno.
Sono stato indagato per due procedimenti con sequestro di materiale informatico. In indagini preliminari, tutto è stato archiviato e mi hanno restituito gli oggetti di mia proprietà, ma da questa indagine c'è uno stralcio: hanno segnalato alla procura distrettuale di Bologna, la detenzione di due filmati pornografici con minori di anni 18 (art. 600 quater): uno è quello di Belen Rodriguez, attualmente visibile in tantissimi siti basti fare una ricerca "video hard Belen", l'altro invece è quello famoso di "Forza Chiara da Perugia" che io installai nel mio computer nell'anno 2004. Mi sembra che già il Tribunale di Milano si occupò di questa vicenda. Comunque, chiedo quale esito può avere l'indagine, in base alla giurisprudenza pregressa, in quando non sembra dimostrata/dimostrabile la minore età delle protagoniste.”
Consulenza legale i 21/10/2020
In primo luogo, va detto che ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 600 quater del codice penale, a nulla rileva che il video sia liberamente disponibile e “scaricabile” dalla rete.

Sul punto, i precedenti giurisprudenziali sono moltissimi e sono tutti concordi nel ritenere che, addirittura, integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di files pedopornografici, "scaricati" da internet, mediante l'allocazione nel "cestino" del sistema operativo del personal computer, in quanto gli stessi restano comunque disponibili mediante la semplice riattivazione dell'accesso al file (C., Sez. III, 6.10.2010). In senso conforme: C., Sez. III, 4.7-30.8.2017, n. 39548; C., Sez. III, 21.4.2015, n. 24345).

Nel caso di specie, dunque, il punto è un altro e, principalmente, il dolo (diritto penale) della fattispecie.
Ai fini della sussistenza del reato, invero, si esige che il soggetto sia consapevole che il materiale di riferimento sia stato prodotto “utilizzando” una persona minore degli anni 18.

Tale circostanza, nel caso di specie, non sembra sussistere per molte ragioni.

In primo luogo rileva il fatto che l’età delle persone del video era – e sembra essere ancora oggi – un mistero.

In secondo luogo va comunque detto che, al tempo in cui è stato eseguito il download da internet, il soggetto agente era tutt’altro che conscio del fatto che i video in questione ritraessero minori degli anni 18.
Conseguentemente, l’elemento soggettivo del reato non sembra sussistere.
In ogni caso, si noti che la magistratura italiana è molto attenta a casi di questo tipo e, pertanto, non può escludersi che il procedimento nato dallo stralcio non sia stato archiviato.

Pertanto, si suggerisce di fare un controllo in procura per verificare la decisione del pubblico ministero al riguardo.

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