Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (1). Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (2) (3) (4).
(1) I presupposti dello scioglimento e della rimozione indicati in questo comma concernono ipotesi di violazione della legalità e di messa in pericolo della sicurezza regionale: tutte situazioni in cui lo Stato è legittimamente chiamato ad intervenire a difesa dei supremi interessi della comunità repubblicana.
(2) Il testo introdotto con la riforma del 1999 distingue cause di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Giunta che implicano un controllo statale e cause di scioglimento per così dire interne, cioè relative al funzionamento e alle attività degli organi politici regionali.
(3) La novella del 1999 ha cercato di assicurare la stabilità degli esecutivi regionali, evitando che nel corso della medesima legislatura si formino Governi sorretti da una maggioranza politica diversa da quella emersa dal voto (cd. norma antiribaltone). Un tentativo di soluzione era stato compiuto dalla legge 43/1995, che ricollegava ad una crisi nel rapporto fiduciario fra Consiglio regionale e Giunta, intervenuta nei primi ventiquattro mesi della legislatura, la riduzione di quest'ultima a due anni. Il meccanismo non risolveva, però, il problema, ma lo spostava semplicemente nel tempo. Il nuovo testo dell'art. 126 prevede, invece, che il venir meno del rapporto politico fra Consiglio e Presidente eletto dal popolo, così come la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso, comportano sia la crisi dell'esecutivo, con le dimissioni della Giunta, sia lo scioglimento del Consiglio regionale. Scioglimento che si impone anche in caso di impossibilità di funzionamento del Consiglio, dovuta alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti dello stesso. In caso di elezione diretta del Presidente della Regione trova, quindi, applicazione il principio simul stabunt, simul cadunt, in base al quale Consiglio e Presidente, entrambi legittimati dal voto, sono legati fra di loro indissolubilmente, per cui il venir meno dell'uno comporta la scadenza anticipata del secondo. In questo modo si rafforza il ruolo personale del Presidente come garante dell'unità di indirizzo politico-amministrativo e si assicura la stabilità degli Esecutivi regionali. Tali esigenze giustificano, secondo l'orientamento della Corte costituzionale, che anche eventi accidentali come morte o dimissioni del Presidente impongano necessariamente di procedere a nuove elezioni. Su questa base la Corte ha cancellato le disposizioni dello Statuto calabrese che sottraevano al Presidente i poteri di produrre lo scioglimento del Consiglio nei casi di rimozione, impedimento, morte o dimissioni volontarie.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 4 L. cost. 22-11-1999, n. 1. Si riporta di seguito il testo previgente: «[i]Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare. Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale. Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio[/i]».