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Articolo 5 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

(D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

[Aggiornato al 01/01/2021]

Colpevolezza

Dispositivo dell'art. 5 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

2. [Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.] (1)

3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

4. È dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208

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Consulenze legali
relative all'articolo 5 Disposizioni sulle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

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G. G. chiede
martedģ 30/01/2024
“Si tratta di responsabilità professionale in materia civile: il commercialista non ha avvertito il proprio cliente (una società sas e i relativi soci) circa i pagamenti delle imposte da effettuare nelle date prestabilite dalla legge, in altre parole sono arrivate al cliente delle cartelle esattoriali relative alle imposte non pagate, aggravate però dalle sanzioni (30 per cento, corrispondenti circa a 20000 euro)) previste per l'omesso pagamento entro i termini di legge; chiedo se il cliente può chiedere il risarcimento al commercialista (consistente nelle sanzioni che non sarebbero mai state aggiunte se il commercialista avesse avvertito il cliente circa i pagamenti da effettuare e le date entro cui corrispondere le imposte stesse).
In attesa di riscontro, vi saluto cordialmente
Consulenza legale i 13/05/2024
L’argomento della responsabilità professionale del commercialista per le sanzioni in cui il cliente sia incorso a causa del mancato rispetto di norme e/o scadenze è materia piuttosto delicata, che richiede un attento esame sia delle norme che degli orientamenti della giurisprudenza.
Ora, sulla questione, il principio che emerge dalle pronunce della Cassazione è quello per cui il contribuente, in base alla legge, ha verso il fisco specifici obblighi, dai quali non può considerarsi liberato per il solo fatto di aver affidato adempimenti a un consulente.
Lo dice chiaramente, tra le altre, Cass. Civ., Sez. VI - 5, ordinanza 09/06/2016, n. 11832: “gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture contabili non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi anche un'attività di controllo e vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, superabile solo a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, volto a mascherare l'inadempimento all'incarico ricevuto” (conforme Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 11/05/2021, n. 12409).
Conforme Cass. Civ., Sez. VI - 5, ordinanza 03/06/2021, n. 15324: “il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento”.
La norma di riferimento, in questo caso, è l’art. 5 del D. Lgs. 472/1997, secondo cui “nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave”.
Così Cass. Civ., Sez. V, ordinanza 15/07/2022, n. 22422 ha affermato che “in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, grava sul contribuente la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza”.
Ancora, per Cass. Civ., Sez. V, ordinanza, 10/06/2021, n. 16291, “in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, non è esente da responsabilità il contribuente per mancato pagamento delle imposte che consegua alla condotta del professionista infedele, ove il contribuente non fornisca la prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista, facendosi, ad esempio, consegnare le ricevute telematiche dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, ovvero ove non dia prova del comportamento fraudolento del professionista, come, per esempio, in caso di falsificazione dei modelli F24".
Pertanto il comportamento del commercialista nel caso oggetto del quesito va analizzato alla luce dei principi che abbiamo appena esposto: in primis, dunque, occorrerà verificare che il cliente/contribuente non sia rimasto inerte fino all’arrivo delle cartelle esattoriali e abbia comunque compiuto i controlli che erano in suo potere sull’operato del consulente.