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Articolo 28 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia

Dispositivo dell'art. 28 TUPI

1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

1-bis. Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti(1).

1-ter. Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125(1)(3).

2. [Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.](2)

3. [Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.](1)

4. [Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.](1)

5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:

  1. a) le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al corso-concorso;
  2. b) la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami;
  3. c) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;
  4. d) le modalità di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonché, nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva;
  5. e) l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.

6. I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo può comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, può svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private. 7.[In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.](1)

7-bis. [Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.](1)

8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, è attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 3, comma 3, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.
(2) Comma abrogato dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.
(3) Il comma 1-ter è stato modificato dall'art. 28-ter, comma 1, lettera a) del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112.

Massime relative all'art. 28 TUPI

Corte cost. n. 52/2017

Debbono ritenersi incompatibili con l'art. 97 Cost. le disposizioni di legge, statali o regionali, che prevedono meccanismi di revocabilità ad nutum o di decadenza automatica dalla carica, dovuti a cause estranee alle vicende del rapporto instaurato con il titolare, non correlati a valutazioni concernenti i risultati conseguiti da quest'ultimo nel quadro di adeguate garanzie procedimentali, quando tali meccanismi siano riferiti non al personale addetto agli uffici di diretta collaborazione con l'organo di governo oppure a figure apicali, per le quali risulti decisiva la personale adesione agli orientamenti politici dell'organo nominante, ma a titolari di incarichi dirigenziali che comportino l'esercizio di funzioni tecniche di attuazione dell'indirizzo politico.

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 11, comma 2-bis, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 23 luglio 2010, n. 22, nella parte in cui dispone che «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1» all'incarico di Comandante regionale dei vigili del fuoco. Quest'ultima norma, riferita agli incarichi dirigenziali fiduciari di Segretario generale, Capo di Gabinetto e Vice Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione, dispone che essi siano conferiti, su proposta del Presidente della Regione, con deliberazione della Giunta regionale all'inizio della legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico. Aggiunge che «[t]ali incarichi sono revocabili in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Regione e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di quest'ultimo. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento».

C. Conti n. 3/2015

Qualora venga svolta l'attività di direttore generale, in mancanza delle qualifiche previste dagli artt. 108 t.u.e.l. e 19 e 28 D.lgs. 165/2001, può essere effettuata la richiesta del risarcimento del danno nei confronti del sindaco che ha provveduto all'emanazione del regolamento contenente i requisiti per la nomina a direttore generale, venendo il suo comportamento ad essere gravato da colpa grave e inescusabile; inoltre può essere richiesto il risarcimento anche nei confronti dei membri del Consiglio comunale, anche questi imputabili di colpa grave e inescusabile, poiché nessuno di essi si è preoccupato di verificare e ponderare i requisiti di legittimità per il conferimento dell'incarico stesso.

Corte cost. n. 269/2014

È inammissibile la q.l.c. dell'art. 77 L. prov. Trento 27 dicembre 2011 n. 18, impugnato in riferimento all'art. 8 n. 1), dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, nella parte in cui, inserendo il comma 1-bis nell'art. 8-bis L. prov. n. 18 del 1987, consente che l'incarico di direttore dell'istituto cimbro di Luserna sia affidato anche a un soggetto privo dei requisiti per la nomina a dirigente, purché in possesso di professionalità e attitudine alla direzione. Premesso che la disposizione impugnata non si occupa in alcun modo dell'accesso alla qualifica dirigenziale, ma disciplina esclusivamente le modalità di affidamento delle funzioni di direttore dell'istituto cimbro, limitandosi a prevedere un incarico direzionale temporaneo in un piccolo ente, senza che ciò implichi l'acquisizione della qualifica di dirigente, sono inconferenti gli evocati parametri interposti, atteso che l'art. 28 D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce i requisiti e le modalità per l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, e, del pari, l'art. 19, comma 6, dello stesso D.Lgs. consente di conferire incarichi dirigenziali a persone, esterne alla p.a. (sent. n. 290 del 2009).

Cessazione della materia del contendere in ordine alla q.l.c. dell'art. 27, comma 6, lett. c), L. prov. Trento 27 dicembre 2011 n. 18, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. l), Cost. e 8 n. 1), dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige, nella parte in cui, inserendo il comma 4-bis nell'art. 56 L. prov. n. 16 del 2010, assoggetta la dirigenza del servizio sanitario provinciale al cd. Spoils System, stabilendo che la durata massima degli incarichi non può essere superiore a quella del direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Il citato comma 4-bis è stato abrogato dall'art. 12, comma 3, L. prov. n. 16 del 2013 e, secondo quanto attestato dalla Provincia resistente, non ha avuto applicazione prima della sua abrogazione (sent. n. 447 del 2006, 289 del 2008, 114, 325 del 2011, 32, 193, 300 del 2012, 187 del 2013, 68 del 2014; ord. n. 342 del 2009).

Cons. Stato n. 3075/2008

L'art. 28 comma 2, stabilisce che al concorso per esami per l'accesso alla dirigenza pubblica possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, ridotti a tre per quanti siano in possesso del diploma di specializzazione conseguita presso le scuole individuate a tale scopo; il servizio deve essere svolto in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

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