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Articolo 26 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale

Dispositivo dell'art. 26 TUPI

1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del molo medesimo.

2. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.

3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo.

Massime relative all'art. 26 TUPI

Corte cost. n. 449/2006

È incostituzionale l'art. 17 L. prov. Bolzano n. 10 del 2005 (Modifiche di leggi provinciali nei settori lavoro, urbanistica, assistenza, sanità, mobilità, foreste e demanio e altre disposizioni). La norma censurata, - che sostituisce il comma 7 dell'art. 12-bis L. prov. n. 7 del 2001, recante il riordinamento del Servizio sanitario provinciale - concernente il conferimento dell'incarico di direttore tecnico-assistenziale e di dirigente infermieristico, viola un principio fondamentale, contenuto nella legge statale n. 251 del 2000, la quale prevede che alla dirigenza infermieristica si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del S.S.N. di cui all'art. 26 D.Lgs. n. 29 del 1993 (ora art. 26 D.Lgs. n. 165 del 2001), ossia con il possesso del relativo diploma di laurea e di un'esperienza maturata in anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del servizio sanitario o in altre pubbliche amministrazioni.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 364/2006

Ai fini dell'ammissione al concorso per titoli ed esami al posto di dirigente ingegnere civile delle aziende sanitarie locali previsto dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, riprodotto dall'art. 26, T.U. 30 marzo 2001 n. 165, per la formazione del quinquennio di servizio da parte di un libero professionista è valutabile solo l'attività svolta dopo l'iscrizione all'albo professionale.

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