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Articolo 42 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Rimborso dell'imposta

Dispositivo dell'art. 42 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. Deve essere rimborsata, unitamente agli interessi, alle soprattasse e pene pecuniarie eventualmente pagati, l'imposta:

  1. a) pagata indebitamente o risultante pagata in più a norma dell'art. 40, commi da 1 a 3;
  2. b) relativa a beni e diritti riconosciuti appartenenti a terzi, con sentenza passata in giudicato, per causa anteriore all'apertura della successione a seguito di evizione o rivendicazione ovvero di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione o revocazione dell'atto di acquisto;
  3. c) pagata in conseguenza di dichiarazione giudiziale di assenza o di morte presunta, quando lo scomparso fa ritorno o ne è accertata l'esistenza;
  4. d) pagata da enti ai quali è stata negata l'autorizzazione ad accettare l'eredità o il legato, ovvero da eredi e legatari se l'ente ottiene tardivamente il riconoscimento legale;
  5. e) risultante pagata o pagata in più a seguito di sopravvenuto mutamento della devoluzione ereditaria;
  6. f) risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell'esistenza di passività o della spettanza di riduzioni e detrazioni;
  7. g) risultante pagata in più a seguito di accertamento della parentela naturale successivamente alla liquidazione;
  8. h) risultante pagata in più a seguito della chiusura del fallimento del defunto dichiarato dopo la presentazione della dichiarazione della successione.

2. Il rimborso, salvo il disposto dell'art. 40, commi 1 e 3, deve essere richiesto a pena di decadenza entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione. La domanda deve essere presentata all'ufficio competente, che deve rilasciarne ricevuta, ovvero essere spedita mediante plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

3. Dalla data di presentazione della domanda di rimborso decorrono gli interessi di mora di cui all'articolo 37, comma 2(1).

4. Non si fa luogo al rimborso per gli importi, comprensivi di interessi e soprattasse, non superiori a lire ventimila; gli importi superiori sono rimborsati per l'intero ammontare.

Note

(1) Il Decreto 21 maggio 2009 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione, previsti dagli articoli 42, comma 3, e 37, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e delle imposte ipotecaria e catastale, di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono dovuti nella misura dell'1 per cento, per ogni semestre compiuto, a decorrere dal 1° gennaio 2010".

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Consulenze legali
relative all'articolo 42 Testo Unico sulle successioni e donazioni

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. G. chiede
mercoledģ 02/11/2022 - Lombardia
“Accettazione eredità e fidejussioni non conosciute
Buongiorno,
mio padre è deceduto da qualche mese e pochi giorni prima della sua morte ho ricevuto un assegno circolare da parte di mio fratello credo proveniente dal conto corrente di mio padre.
Non ho ancora incassato l'assegno per timore che mio padre in vita possa aver rilasciato delle fidejussioni di cui non sono a conoscenza e/o abbia dei conti correnti bancari in rosso.
Tre domande:
a) un assegno circolare emesso PRIMA della morte può comunque essere considerato parte di eredità?
b) in che modo è possibile conoscere l' eventuale esistenza di fidejussioni rilasciate da mio padre e/o da mio fratello col quale mio padre aveva un conto cointestato ?
c) ho saputo che esiste la possibilità di accettare un eredità con beneficio d' inventario, ma come è possibile inserire nell' inventario delle eventuali fidejussioni di cui non si è a conoscenza ?
In attesa di Vs. risposta, distinti saluti”
Consulenza legale i 08/11/2022
La situazione che qui si prospetta ricorre, in realtà, ogni qual volta si assiste all’apertura della successione ereditaria di una persona, in quanto è molto improbabile che coloro che si vengono a trovare nella posizione di chiamati all’eredità, per legge o per testamento, possano avere conoscenza certa e assoluta della situazione patrimoniale del defunto, soprattutto sotto il profilo della possibile esistenza o sopravvenienza di debiti.
Ora, la prima questione che nel caso di specie si pone e che si reputa opportuno affrontare preliminarmente è quella relativa agli effetti che possono conseguire dalla riscossione dell’assegno circolare che si è avuto in consegna dal fratello e tratto, probabilmente, su conto corrente intestato al defunto padre, assegno non riscosso prima della morte.

Ebbene, può al riguardo affermarsi che nessun effetto pregiudizievole può discendere dalla riscossione post mortem di quell’assegno, a condizione che dallo stesso sia possibile desumere con certezza una data di emissione antecedente a quella del decesso (ciò che è facilmente dimostrabile nel caso di assegno circolare, per il quale è la banca stessa ad apporre la data di emissione) ed a nulla rilevando, per tale ipotesi, che l’assegno sia presentato per l’incasso dopo la morte del correntista.
Trattandosi di titolo divenuto esigibile prima della morte del correntista emittente, la banca sarà tenuta al pagamento della somma portata da quel titolo in favore del suo legittimo prenditore e le somme così riscosse non si considereranno prelevate dal patrimonio ereditario.

L’altro problema che si chiede di prendere in esame è quello relativo alla possibilità di conoscere la situazione debitoria del de cuius prima di decidere se accettare o meno l’eredità ovvero se avvalersi dell’istituto giuridico dell’accettazione con beneficio di inventario.
Ora, ci sono in effetti delle verifiche da poter compiere a tale fine, ma per quanto possano essere accurate, non sarà mai possibile conseguire una certezza assoluta sull’ammontare delle obbligazioni rimaste insolute in capo al defunto.
Considerato che nel caso di specie ciò che si teme è, in particolare, la sussistenza di eventuali posizioni debitorie nei confronti di privati ed istituti di credito, l’unica possibilità che si ha è quella di rivolgersi alle banche o uffici postali con i quali il de cuius era solito intrattenere rapporti, richiedendo agli stessi il rilascio di un’attestazione con l’indicazione dei debiti in corso, compresa la prestazione di eventuali fideiussioni.
Si tenga conto che le banche, a cui la richiesta andrà inoltrata, non potranno rifiutarsi di dare seguito alla stessa, purchè ovviamente si fornisca loro adeguata documentazione attestante il rapporto di parentela intercorrente con il defunto, da cui poter desumere la propria posizione di chiamato all’eredità.

Molto più complesso, se non del tutto impossibile, invece, è verificare la sussistenza di eventuali fideiussioni prestate in favore di creditori privati ed a garanzia di debiti contratti dall’altro figlio, nel qual caso non ci si può che affidare alla buona fede di quest’ultimo nel renderle note.
Qualora, dunque, non si riuscisse a conseguire un minimo grado di certezza circa l’assenza di debiti presenti e futuri gravanti sul patrimonio relitto dal de cuius, non resta altra soluzione che quella di avvalersi, come si accenna nello stesso quesito, di quella particolare forma di accettazione dell’eredità che è l’accettazione con beneficio di inventario, istituto giuridico che, come sembra essere noto a chi pone il quesito, consente di tenere ben distinto il patrimonio del defunto da quello degli eredi (ovviamente, a condizione che sussistano tutti i presupposti e si osservino tutte le condizioni volute dal legislatore ed a cui si fa espresso riferimento gli artt. 484 e ss. c.c.).

Per tale ipotesi, nessun problema può sussistere circa l’eventuale esistenza di garanzie fideiussorie sconosciute al momento della redazione dell’inventario e, per tale ragione, non contemplate nello stesso inventario.
Infatti, costituisce principio generale, applicabile a situazioni di questo tipo, quello secondo cui l’obbligazione fideiussoria può configurarsi come posta del passivo ereditario (e, dunque, come tale essere inserita nell’inventario di eredità) soltanto nel momento in cui si è verificato l’inadempimento del debitore garantito, considerato che fino a tale preciso momento il creditore non ha ancora diritto di escutere la garanzia fideiussoria.

Una conferma in tal senso può ricavarsi dalla normativa fiscale, e precisamente dal disposto di cui all’art. 21 del T.U. successioni e donazioni, norma che considera come passività deducibili soltanto i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione.
Sia la prassi che la giurisprudenza hanno univocamente interpretato tale disposizione nel senso che per determinare la base imponibile dell’imposta di successione, i soli debiti ereditari deducibili sono quelli liquidi ed esigibili e, pertanto, le eventuali fideiussioni prestate dal defunto non costituiscono passività deducibili, a meno che al momento dell’apertura della successione sussista l’insolvenza del debitore garantito o l’impossibilità per gli eredi del fideiussore defunto di esercitare l’azione di regresso (così Cass., 21 febbraio 2008, n. 4419).

Trasponendo tale normativa sul piano del diritto sostanziale, la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi in tema di calcolo della quota di riserva spettante ai legittimari, ha potuto affermare che è possibile procedere ad una rettifica della consistenza del patrimonio ereditario se il debito, discendente da una fideiussione prestata dal de cuius ed inizialmente non detratto, sia venuto ad esistenza in un secondo momento (così Cass., 9 novembre 2021, n. 32804).
Da ciò se ne può agevolmente dedurre che, in caso di accettazione con beneficio di inventario, qualora dopo la redazione dell’inventario dovesse essere escussa una garanzia fideiussoria prestata dal de cuius prima della morte, sarà ben possibile procedere legittimamente ad una rettifica dell’inventario già redatto, inserendo quella garanzia tra le passività ereditarie.

Ulteriore conferma di tale possibilità, sempre sotto il profilo fiscale, si rinviene in quanto stabilito al comma 1, lett. f) dell’art. 42 del T.U. successioni e donazioni, ove è previsto il rimborso dell’imposta “risultante pagata in più a seguito di accertamento, successivamente alla liquidazione, dell’esistenza di passività”.