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Articolo 39 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Buoni acquisto

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 39 Testo unico stupefacenti

Articolo abrogato dal D.L. 20 marzo 2014, n. 36.

[1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola sostanza o preparazione.

2. Esso č diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione seconda č consegnata al fornitore che deve allegarla alla copia della fattura di vendita.

3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti giustificativi dell'operazione.

4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero della sanitā. Quando l'acquirente č titolare o direttore di farmacia, la sezione stessa deve essere inviata all'autoritā sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.]

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