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Articolo 61 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]

Dispositivo dell'art. 61 TULPS

L'autorità locale di pubblica sicurezza, d'accordo con l'autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa(1) fino a euro 51 (lire 100.000)(2).

Note

(1) Sanzione così sostituita per effetto dell'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente la sanzione prevista era l'ammenda.
(2) Importo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e successivamente dagli artt. 113 .e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689

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