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Articolo 93 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Norme transitorie in materia di imposte di consumo

Dispositivo dell'art. 93 Testo unico IVA

Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 gli uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.

La liquidazione dell'imposta si effettua: per le parti dell'opera giā ultimate, con l'applicazione di un'aliquota fissa per ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un'aliquota fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di misurazione e con le esclusioni di cui all'art. 35, lettera a), secondo e terzo comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138; per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le rispettive aliquote.

Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l'imposta relativa ai tratti in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 č determinata applicando le misure d'imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione al rapporto tra il valore dei materiali giā impiegati e il valore complessivo dei materiali necessari per l'intero tratto.

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