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Articolo 68 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Importazioni non soggette all'imposta

Dispositivo dell'art. 68 Testo unico IVA

Non sono soggette all'imposta:

  1. a) le importazioni di beni indicati nel primo comma lettera c) dell'art. 8, nell'art. 8 bis, nonché nel secondo comma dell'art. 9 limitatamente all'ammontare dei corrispettivi di cui al n. 9 dello stesso articolo, sempreché ricorrano la condizioni stabilite nei predetti articoli;
  2. b) le importazioni di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati;
  3. c) ogni altra importazione definitiva di beni la cui cessione è esente dall'imposta o non vi è soggetta a norma dell'articolo 72. Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), l'esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua l'operazione(0);
  4. [c-bis) [le importazioni di beni indicati nell'ottavo e nel nono comma dell'articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori;] (1)
  5. d) la reintroduzione di beni nello stato originario, da parte dello stesso soggetto che li aveva esportati, sempre che ricorrano le condizioni per la franchigia doganale;
  6. [e) la reintroduzione e la reimportazione, da parte dell'esportatore o di un terzo per suo conto, di beni che abbiano formato oggetto in un altro Stato membro della Comunità europea di lavorazioni assoggettate all'imposta senza diritto a detrazione o a rimborso;] (2)
  7. f) la importazione di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché quella di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996;
  8. g) le importazioni dei beni indicati nel terzo comma, lettera l) dell'articolo 2;
  9. g-bis) le importazioni di gas mediante un sistema di gas naturale o una rete connessa a un tale sistema, ovvero di gas immesso da una nave adibita al trasporto di gas in un sistema di gas naturale o in una rete di gasdotti a monte, di energia elettrica, di calore o di freddo mediante reti di riscaldamento o di raffreddamento;
  10. g-ter) le importazioni di beni per le quali l'imposta è dichiarata nell'ambito del regime speciale di cui all'articolo 74 sexies 1, a condizione che nella dichiarazione doganale di importazione sia indicato il numero individuale di identificazione IVA attribuito per l'applicazione di detto regime speciale al fornitore o al rappresentante fiscale che agisce in suo nome e per suo conto(3)(4).

Note

(0) Il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, ha disposto (con l'art. 5, comma 15-ter) che "Il regime di non imponibilità previsto dall'articolo 72, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotta dal comma 15-bis del presente articolo, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".
(1) Lettera soppressa dal D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.
(2) Lettera soppressa dal D.L. 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427.
(3) Tale comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83.
(4) Il D.Lgs. 25 maggio 2021, n. 83 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che le presenti modifiche si applicano "alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire dal 1° luglio 2021".

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