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Articolo 67 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Importazioni

Dispositivo dell'art. 67 Testo unico IVA

1. Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell'articolo 7:

  1. a) le operazioni di immissione in libera pratica;
  2. b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16 luglio 1985;
  3. c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
  4. d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie, dai Dipartimenti francesi d'oltremare, dal comune di Campione d'Italia e dalle acque italiane del Lago di Lugano(1);
  5. [e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a);](2)

2. Sono altresì soggette all'imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima.

2-bis. Per le importazioni di cui al comma 1, lettera a), il pagamento dell'imposta è sospeso qualora si tratti di beni destinati a essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, eventualmente dopo l'esecuzione di manipolazioni di cui all'allegato 72 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, previamente autorizzate dall'autorità doganale.

2-ter. Per fruire della sospensione di cui al comma 2-bis l'importatore fornisce il proprio numero di partita IVA, il numero di identificazione IVA attribuito al cessionario stabilito in un altro Stato membro nonché, a richiesta dell'autorità doganale, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei medesimi beni in un altro Stato membro dell'Unione.

Note

(1) Lettera modificata dall'art. 1, commi 570 e 571 della L. 27 dicembre 2019, n. 160.
(2) Lettera abrogata dalla L. 18 febbraio 1997, n. 28.

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Consulenze legali
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Francesco R. chiede
martedģ 13/07/2021 - Puglia
“Avrei bisogno di chiarire alcune questioni su IVA per importazioni da paesi non EU. Sto per fare la prima importazione di un macchinario che acquistterà un mio cliente, in dogana mi chiedono il 22% di IVA sull'acquisto fatto dal mio fornitore, ma poi il mio cliente dovrà pagare a sua volta un altro 22% di IVA sull'acquisto dalla mia azienda. Vorrei capire meglio come funzione per gestire il mio ricarico sulla merce senza strafare, considerando che quello che ricarico io e comprensivo della prima imposta al 22% pagata in dogana. Ringrazio in anticipo.”
Consulenza legale i 20/07/2021
L’Iva (imposta sul valore aggiunto) si applica a tutte le operazione di cessione di beni o servizi ed anche sulle importazioni da chiunque effettuate (articolo 1, DPR n. 633/72).
Le importazioni hanno per oggetto beni provenienti da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità europea. Beni che non siano già immessi in libera pratica in un altro Paese membro della Comunità europea. Costituiscono importazioni (articolo 67, commi 1 e 2-bis del DPR n. 633/72) le seguenti operazioni:
  • Immissione in libera pratica di beni;
  • Le operazioni di perfezionamento attivo;
  • Operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni destinati ad essere riesportati “tali quali”. Prestazioni che, in base a disposizioni comunitarie, non fruiscono dell’esenzione totale dai dazi di importazione;
  • La immissione in consumo di beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare.
Sono altresì soggette ad Iva le operazioni di:
  • Reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità europea;
  • Reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità europea.
La base imponibile Iva è pari al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale (cd. valore di transazione). Valore che deve essere aumentato dell’ammontare (articolo 69, comma 1, del DPR n. 633/72):
  • Dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’Iva;
  • Delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all’interno della Comunità europea, quale risulta dal documento di trasporto emesso a corredo dei beni così introdotti. Concorrono comunque a formare il valore di detti beni in dogana, sul cui ammontare globale deve essere quindi corrisposta l’Iva con l’aliquota propria della merce, anche le spese di trasporto, assicurazione, commissione, imballaggio fino al primo luogo di destinazione all’interno del territorio doganale che risulta dal documento di trasporto che accompagna i beni medesimi (C.M. 9.4.81 n. 12/370205). Per tali prestazioni, quindi, se territorialmente rilevanti in Italia, si applica il regime di non imponibilità (art. 9 n. 2, 3, 4 e 5 del DPR 633/72), a nulla rilevando la circostanza che le stesse siano eseguite in parte in uno Stato membro diverso da quello di introduzione nella Comunità (C.M. 145/E/98).
In caso di acquisto di beni da soggetti extra-UE, quindi, l’Iva viene applicata al momento in cui i beni passano la dogana UE, attraverso la bolletta doganale, rilasciata al vettore che si occupa del trasporto dei beni.
La bolletta doganale è l’unico documento valido ai fini Iva nell’operazione di importazione di beni.
Infatti, la bolletta doganale è una dichiarazione compilata e sottoscritta dal contribuente, relativa alla destinazione della merce e prodotta all’autorità doganale al fine della liquidazione dei diritti doganali dovuti.
L’operazione dunque prevede il pagamento dell’iva sul valore doganale della merce ( comprensivo di costo del bene, assicurazione e trasporto) e successiva emissione di fattura con iva all’acquirente.
Certamente se l’acquirente è un consumatore ( privato) l’iva rappresenterà un costo, mentre nel caso trattasi di operatore economico l’iva potrà ovviamente essere portata in detrazione.
Questo modo di operare costituisce il modo ordinario di agire.

In risposta al quesito, è possibile tuttavia, per evitare la doppia fatturazione operare con una triangolazione in cui l’operatore extra ue consegna, su incarico e per conto del rivenditore italiano, direttamente la merce all’acquirente finale.
L’Iva infatti deve essere assolta nel momento dell’ingresso della merce in Italia. Per evitare dunque che ci sia il doppio passaggio, la merce deve essere consegnata una volta sola.

In questa operazione, per l’assolvimento dell’Iva:
  • Il fornitore Italiano, che ha acquistato da paese extra UE senza iva, emette fattura al cliente italiano “fuori campo Iva” ex art. 7-bis del DPR n. 633/72;
  • Il cliente finale assolve l’Iva italiana in dogana e registra la bolletta doganale.

E’ tuttavia consigliabile consultare il commercialista per la corretta compilazione delle fatture e comunque per l'assolvimento di tutti gli oneri di dichiarazione ed annotazione in contabilità delle operazioni extra UE.