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Articolo 70 novies Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Disposizioni in materia di opzioni e revoche

Dispositivo dell'art. 70 novies Testo unico IVA

1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70 quater è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70 duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.

2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1º gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1º ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.

3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'articolo 70 quater comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.

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