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Articolo 61 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Pagamento delle pene pecuniarie e delle sopratasse

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 61 Testo unico IVA

Articolo abrogato dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

[Le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono essere pagate nei modi indicati nel primo comma dell'art. 38, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di rettifica o di accertamento con il quale sono state irrogate o del separato avviso di cui al terzo comma dell'art. 58. Se č proposto ricorso contro la rettifica o l'accertamento o contro il separato provvedimento di irrogazione, il pagamento deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.

In caso di ritardo nel pagamento si applicano gli interessi di cui al secondo comma dell'art. 38, con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'avviso o della sentenza o decisione definitiva.]

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