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Articolo 58 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Irrogazione delle sanzioni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 58 Testo unico IVA

Articolo abrogato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

[In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle sopratasse previste nel titolo terzo. Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta la irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'ufficio può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Per le violazioni constatate in occasione degli accessi, verifiche o indagini eseguiti ai sensi dell'art. 52 la pena pecuniaria non può essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del relativo verbale sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena.

Nelle ipotesi previste nell'art. 50 l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento dell'imposta è divenuto definitivo e la prescrizione del reato è sospesa fino alla stessa data.]

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