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Articolo 38 bis Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Esecuzione dei rimborsi

Dispositivo dell'art. 38 bis Testo unico IVA

1. I rimborsi previsti nell'articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

2. Il contribuente può ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) ed e) del secondo comma dell'articolo 30, nonché nelle ipotesi di cui alla lettera c) del medesimo secondo comma quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:

  1. a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
  2. b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
  3. c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

4. Sono eseguiti previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro quando richiesti:

  1. a) da soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  2. b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
  3. 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
  4. 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
  5. 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
  6. c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  7. d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

5. La garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del 18 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238, dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all'Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso la società capogruppo o controllante deve comunicare in anticipo all'Amministrazione finanziaria l'intendimento di cedere la partecipazione nella società controllata o collegata. La garanzia concerne anche crediti relativi ad annualità precedenti maturati nel periodo di validità della garanzia stessa.

6. Relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l'apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5.

7. Ai rimborsi di cui al presente articolo e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Ai rimborsi si provvede con gli stanziamenti di bilancio.

8. Nel caso in cui nel periodo relativo al rimborso sia stato constatato uno dei reati di cui agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo è sospesa, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi od utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.

9. Se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, versa all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate, oltre agli interessi del 2 per cento annuo dalla data del rimborso o della compensazione, a meno che non presti la garanzia prevista nel comma 5 fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo.

10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria.

11. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi di cui al presente articolo, inclusi quelli per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 38 bis Testo unico IVA

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GIOVANNI M. chiede
martedģ 24/03/2020 - Sardegna
“Causa mancata presentazione del mod. VR l'Agenzia delle Entrate fa decorrere gli interessi sul rimborso del credito iva (già eseguito) non dalla data della presentazione della dichiarazione (in cui è stato chiesto il rimborso con compilazione del quadro RX), ma dalla data di presentazione di una successiva domanda di sollecito presentata qualche anno dopo (qualificata come domanda di rimborso atipico).
In base a quali argomenti giuridici posso insistere nella richiesta di liquidazione degli interessi con decorrenza dalla data della dichiarazione.

Consulenza legale i 30/03/2020
L’articolo 8, comma 1, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, modificato dall’articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto che la dichiarazione IVA deve essere presentata, esclusivamente in modo autonomo, entro il 28 febbraio 2017 per l’anno di imposta 2016 e tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno solare successivo a decorrere dall’anno di imposta 2017.
Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Fino all’anno d’imposta 2009, i rimborsi IVA annuali erano richiesti mediante compilazione del modello VR, da presentare, in formato cartaceo e in duplice copia, presso gli sportelli dell’agente della riscossione territorialmente competente.
Per gli anni d’imposta 2010 e 2011, la richiesta è stata integrata nella dichiarazione annuale, nel quadro VR.
A partire dalle richieste di rimborso relative all’anno d’imposta 2012, il quadro VR è stato soppresso e, pertanto, la richiesta deve essere inoltrata mediante la compilazione del quadro VX della dichiarazione IVA (o del quadro RX del Modello Unico, fino all’anno di imposta 2015), che è stato opportunamente integrato con i campi relativi alle informazioni sul rimborso.
Come precisato nella istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione dei periodi di imposta sino al 2011, nell’ipotesi di credito IVA chiesto a rimborso, qualora sussistano le condizioni e i requisiti elencati nell'art. 30 del T.U. IVA e nell'art. 34 del T.U. IVA o, negli altri casi previsti dalla legge, l’importo del credito, da indicare nel corrispondente rigo del quadro RX del modello UNICO ovvero, nel rigo VX4 in caso di presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma, dovrà essere compreso nel rigo VR1, campo 1, del quadro VR .

La compilazione del quadro VX della dichiarazione IVA autonoma, ovvero del quadro RX della dichiarazione UNICA, da presentare entro i termini di cui all’articolo 8 del d.P.R. n. 322 del 1998, costituiscono lo strumento mediante cui è richiesto il rimborso annuale.
Per tutte le tipologie di rimborso IVA, l’importo minimo rimborsabile è pari a 10,33 euro, così come stabilito dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2003, n. 126.
La richiesta di rimborso può essere effettuata se l’eccedenza a credito è superiore a 2.582,28 euro.
Il termine di esecuzione dei rimborsi stabilito dal comma 1 dell’articolo 38 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, valido per le erogazioni in procedura ordinaria, prevede che il pagamento sia effettuato entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.
I rimborsi chiesti con procedura ordinaria da contribuenti con partita IVA attiva sono erogati in conto fiscale previa emissione, da parte dell’Ufficio Territoriale competente, di una disposizione di pagamento, comprensiva degli interessi spettanti.
In particolare, per i rimborsi annuali, l’articolo 38-bis, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che gli interessi decorrano dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta della documentazione e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.
Nel caso di presentazione di dichiarazione integrativa gli interessi iniziano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione di quest’ultima.
Qualora il rimborso non venga erogato entro i predetti termini a causa di mancanza o insufficienza di fondi, sull’ammontare del rimborso spettano ulteriori interessi che decorrono dal 21° giorno successivo all’emissione della disposizione, ai sensi del citato articolo 20, comma 5 del decreto n. 567 del 1993.
Tali interessi vengono erogati direttamente dall’agente della riscossione (Cfr. Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014).

Esiste anche una procedura semplificata che costituisce una forma di pagamento più snella e veloce rispetto a quella ordinaria, ma può essere scelta al ricorrere di determinate condizioni:
  • richiesta di rimborso annuale;
  • esistenza di un conto fiscale aperto presso l’agente della riscossione;
  • ammontare erogabile fino a 700.000 euro, salvo eccezioni.
Il termine di erogazione per i rimborsi in procedura semplificata è previsto tra il 41° e il 60° giorno dalla presentazione della richiesta, ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto 28 dicembre 1993, n. 567.
Ai sensi dell’articolo 34 della Legge n. 388 del 2000, l’importo massimo rimborsabile in procedura semplificata, in ciascun anno solare, è pari a 700.000 euro.
Tale limite è unico per tutte le tipologie di rimborsi di imposta erogati in conto fiscale (ad esempio, IVA, IRPEF, IRES) e in esso devono essere ricompresi anche gli eventuali crediti compensati.
È previsto un limite maggiore per i subappaltatori nel settore edile che nell’anno precedente hanno registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.
In casi residuali, qualora non sia possibile procedere con le modalità ordinarie, è possibile presentare un’istanza di rimborso (c.d. rimborso anomalo) entro due anni dal pagamento dell’imposta non dovuta, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
L’istanza di rimborso anomalo può avere a oggetto la restituzione di tutti quei crediti IVA che, per le loro caratteristiche, si collocano al di fuori dei presupposti previsti per le richieste di rimborso annuali e trimestrali.
Nel dettaglio, l’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

Le ipotesi principali da cui possono scaturire le istanze in commento sono le seguenti:
  • crediti IVA esposti in dichiarazione e non richiesti a rimborso;
  • crediti IVA emergenti da dichiarazioni omesse;
  • duplicazione di versamento;
  • crediti derivanti da errori o variazioni nelle scritture contabili, qualora non sia più utilizzabile la procedura di cui all’articolo 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • richieste di interessi non pagati o pagati in misura inferiore dall’ufficio.


La richiesta, in carta libera, può essere presentata presso un qualsiasi Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle entrate, che provvederà a inoltrarla all’Ufficio Territoriale della Direzione Provinciale competente.
Il termine di due anni è un termine decadenziale, entro cui l’istanza di rimborso deve essere presentata all’ufficio.
In particolare, per l’ipotesi di omessa presentazione del modello VR, casistica frequente fino all’anno d’imposta 2009, valgono le seguenti considerazioni.
Il contribuente che aveva omesso la presentazione del modello VR pur avendo indicato il credito nella dichiarazione annuale prodotta, poteva successivamente presentare all’ufficio istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 21, comma 2, ultimo periodo, del D .Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rispettando il termine di decadenza biennale.
Il pagamento dei rimborsi da istanza viene effettuato dall’ufficio competente mediante disposizione di pagamento, se il conto fiscale del richiedente risulta aperto, tramite verbale e ordinativo di pagamento diretto alla Banca d’Italia nel caso di conto fiscale chiuso.

Per la determinazione degli interessi, ad eccezione dei crediti di imposta chiesti a rimborso ai sensi dell’articolo 30 del decreto IVA, per i quali si applica quanto previsto dall’articolo 38-bis, si fa riferimento agli articoli 1 e 5 della Legge 26 gennaio 1961, n. 29.
L’articolo 5 stabilisce che “Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso”.
L’articolo 1 prevede l’applicazione degli interessi moratori semestrali, da computarsi per ogni semestre compiuto.
Con la risoluzione n. 350431 del 24 maggio 1991 del Ministero delle Finanze è stato chiarito che gli interessi moratori decorrono dalla data di presentazione della domanda di rimborso del tributo, anche nel caso in cui non siano stati espressamente richiesti.
Lo stesso documento di prassi ha precisato che, con riferimento alla prescrizione degli interessi moratori, trova applicazione il termine quinquennale di cui al n. 4) dell’art. 2948 del c.c.. Inoltre, fino al momento in cui non sia stato definitivamente accertato (con sentenza passata in giudicato o con provvedimento amministrativo) il diritto del contribuente avanzato con la domanda di rimborso, la prescrizione degli interessi a suo favore non inizia il proprio decorso.
In definitiva, l’omessa compilazione del quadro VR fa rientrare la fattispecie in esame tra i casi di credito esposto in dichiarazione e non chiesto a rimborso.
In tale situazione, l’istanza successivamente presentata, fa rientrare il rimborso di che trattasi tra quelli anomali per i quali gli interessi decorrono dalla data di presentazione dell’istanza, così come sopra meglio precisato.