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Articolo 34 ter Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 22/02/2024]

Regime fiscale per raccoglitori occasionali

Dispositivo dell'art. 34 ter Testo unico IVA

1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.(1)

Note

(1) Articolo inserito dall’art. 1, comma 698, lett. a), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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