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Articolo 145 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Regime forfetario degli enti non commerciali

Dispositivo dell'art. 145 TUIR

1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficientedi redditività corrispondente alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:

  1. a) attività di prestazioni di servizi:
  2. 1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
  3. 2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
  4. b) altre attività:
  5. 1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
  6. 2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

5. Gli enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Massime relative all'art. 145 TUIR

Cass. civ. n. 9529/1999

Ai fini della previsione di cui alla seconda parte dell'art. 108 del d.P.R. n. 917 del 1986, la quale esclude dall'assoggettamento ad IRPEG i redditi provenienti, agli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma primo dell'art. 87 dello stesso d.P.R., dallo svolgimento di attivitą di "prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 cod. civ., rese in conformitą alle finalitą istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione", va escluso che la funzione educativa e di istruzione svolta da un asilo da essa gestito rientri nelle finalitą istituzionali di una parrocchia, posto che esso asilo si pone all'esterno del ruolo istituzionale svolto dall'ente nel suo rapporto di ordine religioso con la comunitą dei fedeli; va altresģ escluso che la gestione di un tal tipo di attivitą non richieda una specifica organizzazione (mezzi materiali, strutture adeguate, personale docente e non). (cassa con rinvio, Comm. Tribut. Reg. Campobasso, 21 aprile 1997)

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