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Articolo 93 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale

Dispositivo dell'art. 93 TUIR

1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.

2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

3. [Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento.](1)

4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.

5. [In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere autorizzate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito. La richiesta dell'autorizzazione è presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e s'intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata. L'autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.](2)

6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

7. [Per i contratti di cui al presente articolo i corrispettivi pattuiti in valuta estera non ancora riscossi si considerano come crediti ancorché non risultanti in bilancio.](3)

Note

(1) Comma abrogato dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione L. 4 agosto 2006, n. 248.
(2) Comma abrogato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(3) Comma abrogato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247.

Massime relative all'art. 93 TUIR

Cass. civ. n. 6630/2019

L'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa continua ad essere assoggettata all'imposta sul reddito di impresa, sia per quello prodotto nel periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio ed il provvedimento che ordina l'apertura della procedura, sia per quello eventualmente prodotto nel periodo compreso tra l'inizio e la fine della stessa, essendo stato previsto espressamente, in considerazione delle esigenze temporali proprie della liquidazione concorsuale, un periodo d'imposta diverso ed eventualmente più ampio di quello ordinario, coincidente con la durata della procedura medesima.

Cass. civ. n. 23692/2018

In tema di determinazione del reddito d'impresa, ai sensi degli artt. 92 e 93 del d.P.R. n. 917 del 1986, la valutazione delle giacenze relative a commesse ultrannuali deve essere effettuata con il criterio della percentuale di completamento che determina la suddivisione dell'utile totale che scaturisce dall'operazione nei vari esercizi di svolgimento della stessa ed in proporzione ai lavori eseguiti per ciascun periodo, al fine di evitare la concentrazione dell'imponibile nell'ultimo esercizio.

Cass. civ. n. 10938/2017

In tema di redditi d'impresa, l'iscrizione nel registro contabilità di una riserva d'appalto relativa a lavori di cui il contribuente appaltatore abbia dimostrato, come suo onere, l'estraneità al contratto, integra una domanda di ulteriori compensi e comporta una mera possibilità di futuri e maggiori redditi, i quali, non essendo certi, non rilevano, neppure nella misura del 50 per cento, di cui all'art. 60 (ora 93) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito imponibile, che avverrebbe, altrimenti, in contrasto con il principio costituzionale di capacità contributiva del soggetto passivo. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. della Puglia, 07/10/2008).

Cass. civ. n. 9448/2014

In tema di agevolazioni tributarie, la soppressione della ritenuta alla fonte per talune obbligazioni e titoli similari, introdotta dall'art. 1 del d.lgs. 1° gennaio 1996, n. 289, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli senza cedola emessi anteriormente al 1° gennaio 1997, aventi una durata non superiore ai dodici mesi (nella specie Buoni Ordinari del Tesoro), per i quali, ai sensi del successivo art. 12, comma 2, resta ferma la previgente disciplina di cui all'art. 1 del d.l. 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, che, nel prevedere la ritenuta alla fonte, esclude l'esenzione ex art.31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 21/02/2006).

Cass. civ. n. 16697/2005

In tema di determinazione del reddito di impresa, deve ritenersi errata la valutazione al costo delle rimanenze finali di lavori in corso di esecuzione sulla base di un contratto di appalto di durata ultrannuale, giacché il principio generale di valutazione al costo dei prodotti in corso di lavorazione, enunciato dall'art. 62 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, viene derogato dalla disciplina di cui all'art. 63 dello stesso decreto (applicabile nella specie "ratione temporis"), la quale dispone la valutazione secondo i corrispettivi pattuiti - e quindi sostanzialmente al valore di mercato - delle opere previste come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale in contratti di appalto, le quali sono considerate "rimanenze" finali di ciascun periodo di imposta al termine del quale sono in corso di esecuzione e giacenze iniziali del periodo successivo. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bari, 9 Aprile 1998).

Cass. civ. n. 6084/2001

In tema di procedimento tributario, l'erronea indicazione, nel ricorso in appello, degli estremi della sentenza impugnata (che deve essere indicata a termini dell'art. 53 D.Lgs. 546/1992) non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione allorché sia possibile, attraverso l'esame del contenuto del ricorso, individuare con certezza il provvedimento oggetto dell'impugnazione. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio, 14 aprile 1997).

In tema d'imposta sui redditi, l'art. 63 del d.P.R. 597/1973 prevede che le opere pattuite, in un contatto di appalto, come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale devono essere ricomprese tra le rimanenze di ciascun periodo d'imposta al termine del quale risultino in corso di esecuzione e tra le giacenze iniziali del periodo successivo per il valore complessivo della parte eseguita, da determinarsi sulla base dei corrispettivi pattuiti, mentre le eventuali maggiorazioni di prezzo da considerarsi ai fini della valutazione delle rimanenze finali sono solo quelle previste dalla legge o da clausole contrattuali, con esclusione delle eventuali pretese dell'appaltatore di maggiorazioni non previste normativamente o contrattualmente. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio, 14 aprile 1997).

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