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Articolo 106 bis Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Credito per le imposte pagate all'estero e credito d'imposta figurativo

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 106 bis TUIR

Articolo abrogato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

[1. L'imposta corrispondente al credito per le imposte pagate all'estero di cui all'art. 15, nonché quella relativa ai redditi prodotti all'estero, per i quali in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi è riconosciuto il credito d'imposta figurativo, sono computate, fino a concorrenza dei predetti crediti, nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'art. 105, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, secondo i criteri previsti per gli utili di cui al numero 2) del predetto comma.]

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