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Articolo 104 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili

Dispositivo dell'art. 104 TUIR

1. Per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione è consentita, in luogo dell'ammortamento di cui agli articoli 102 e 103, la deduzione di quote costanti di ammortamento finanziario.

2. La quota di ammortamento finanziario deducibile è determinata dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del concedente, per il numero degli anni di durata della concessione, considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata della concessione, la quota deducibile è proporzionalmente ridotta o aumentata a partire dall'esercizio in cui la modifica è stata convenuta.

3. In caso di incremento o di decremento del costo dei beni, per effetto di sostituzione a costi superiori o inferiori, di ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite e di ogni altra causa, la quota di ammortamento finanziario deducibile è rispettivamente aumentata o diminuita, a partire dall'esercizio in cui si è verificato l'incremento o il decremento, in misura pari al relativo ammontare diviso per il numero dei residui anni di durata della concessione.

4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche sono ammesse in deduzione quote di ammortamento finanziario differenziate da calcolare sull'investimento complessivo realizzato. Le quote di ammortamento sono determinate nei singoli casi in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico-finanziario della concessione, includendo nel costo ammortizzabile gli interessi passivi anche in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 110.

Massime relative all'art. 104 TUIR

Cass. civ. n. 11337/2020

In tema di imposte dirette, l'art. 104 del d.P.R. n. 917 del 1986, norma di stretta interpretazione in ragione del suo contenuto agevolativo concernente l'ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, si riferisce alle sole concessioni rilasciate dagli enti pubblici e non anche ai rapporti privatistici di superficie, soggetti viceversa all'ammortamento tecnico di cui al precedente art. 102, rispondendo l'istituto all'esigenza di fronteggiare i costi che devono essere sostenuti nel corso della concessione in relazione alla restituzione di beni e impianti da devolvere gratuitamente e in perfetto stato di funzionamento ed essendo preclusa alle parti soltanto in relazione alle prime la possibilità di escludere pattiziamente, al termine del contratto di costituzione del diritto di superficie, la devoluzione all'ente pubblico della costruzione realizzata dal concessionario.

Cass. civ. n. 32635/2019

In tema di imposte dirette, l'art. 104 del d.P.R. n. 917 del 1986 - norma agevolativa e, quindi, di stretta interpretazione, sull'ammortamento finanziario - non è applicabile ai costi sostenuti dal privato, titolare del diritto di superficie, per la realizzazione della costruzione sul fondo, in occasione della devoluzione gratuita dei beni al concedente il diritto di superficie, ai sensi dell'art. 953 c.c. alla scadenza del termine previsto nel contratto, trattandosi di disposizione applicabile solo alle concessioni rilasciate dagli enti pubblici, dovendosi utilizzare, invece, nei rapporti privatistici, l'ammortamento tecnico di cui all'art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Cass. civ. n. 18994/2018

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari di redditi d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ossia strumentali all'esercizio dell'impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che non aveva riconosciuto il credito d'imposta per l'acquisto di spese di pubblicità inerenti all'attività d'impresa).

Cass. civ. n. 5887/2017

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta di cui all'art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari del reddito d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ai sensi degli artt. 103 e 104 (già 67 e 68) del d.P.R. n. 917 del 1986, e di natura strumentale rispetto all'esercizio dell'impresa, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli artt. 109 e 164 (già 75 e 121-bis) del d.P.R. n. 917 del 1986, per cui va riconosciuto in caso di acquisto di biancheria avvenuto nell'esercizio di attività di lavanderia industriale, consistente nella pulizia e nel noleggio della stessa a strutture alberghiere e di ristorazione, non potendo, peraltro, escludersi la configurabilità della biancheria quale bene strumentale ammortizzabile in base alla tabella di cui al d.m. 31 dicembre 1988, che, al contrario, espressamente la contempla come tale, sebbene rispetto ad altri gruppi di attività.

Cass. civ. n. 18072/2016

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari del reddito d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ai sensi degli artt. 103 e 104 (già 67 e 68) del d.P.R. n. 917 del 1986, e di natura strumentale rispetto all'esercizio dell'impresa, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli art. 109 e 164 (già 75 e 121 bis) del d.P.R. n. 917 del 1986. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto il credito d'imposta per l'acquisto di targhe ed insegne, da considerare beni strumentali, inerenti e fiscalmente ammortizzabili, atteso che le spese di pubblicità perseguono lo scopo d'incrementare la produttività aziendale e possono determinare utilità che si propagano nei successivi esercizi). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Sardegna, Sez. dist. Sassari, 14/11/2011).

Cass. pen. n. 35294/2016

La nullità dell'avviso di accertamento tributario sottoscritto da dirigente la cui nomina deve ritenersi illegittima a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, che aveva attribuito all'Agenzia delle entrate la facoltà di conferire incarichi dirigenziali a propri funzionari con contratti di lavoro a tempo determinato - non determina la inutilizzabilità, a fini penali, dell'avviso stesso e degli atti su cui esso si fonda, atteso che le patologie dell'avviso di accertamento si esauriscono nell'ambito del rapporto giuridico tributario e non incidono sulla attitudine dell'atto a veicolare nel processo penale le informazioni che se ne possono trarre. (annulla con rinvio, Trib. Sassari, 23/09/2015).

In tema di reati tributari, in caso di contratto di "sale and lease back", ai fini della verifica del superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per il delitto di omessa presentazione di dichiarazione Iva, il reddito di impresa deve essere calcolato mediante la ripartizione delle plusvalenze in funzione della durata del contratto, ai sensi dell'art. 2425 - bis, comma quarto, cod. civ. (annulla con rinvio, Trib. Sassari, 23/09/2015).

Cass. civ. n. 15572/2016

In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, gli investimenti consistenti in spese incrementative di beni non di proprietà dell'impresa - che li utilizza in virtù di un contratto di locazione o di comodato - possono ugualmente beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000 purché le opere abbiano una loro individualità ed autonoma funzionalità, al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall'utilizzatore ed avere un impiego a prescindere dal bene a cui accedono e siano iscritte in bilancio tra le "immobilizzazioni materiali"; viceversa, qualora si tratti di opere non separabili dal bene altrui (come, nell'ipotesi dell'ampliamento di un fabbricato insistente su area di proprietà di terzi), devono essere iscritte tra le "immobilizzazioni immateriali" e non possono beneficiare dell'agevolazione, trattandosi di costi e non di beni. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez. dist. Latina, 12/05/2010).

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