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Articolo 80 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Riporto o rimborso delle eccedenze

Dispositivo dell'art. 80 TUIR

1. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli è superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Massime relative all'art. 80 TUIR

Cass. civ. n. 11705/2007

In tema di imposte sul reddito, l'art. 80 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale prevedeva, per le c.d. imprese minime, che il reddito imponibile fosse determinato applicando all'ammontare dei ricavi una serie di coefficienti di redditività ed aggiungendovi le plusvalenze patrimoniali eventualmente realizzate, dettava una regola di carattere sostanziale, riguardante una metodologia di accertamento fondata su presunzioni legali di redditività: l'intervenuta abrogazione di tale disposizione ad opera dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 non ne esclude pertanto l'applicabilità agli atti di accertamento posti in essere sotto la sua vigenza, trattandosi di una norma priva di valenza processuale o di effetto sanzionatorio, rispetto alla quale non possono dunque operare né il principio "tempus regit actum", né il principio di legalità introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 20 Marzo 2001).

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