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Articolo 79 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Scomputo degli acconti

Dispositivo dell'art. 79 TUIR

1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 22, salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.

2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Massime relative all'art. 79 TUIR

Cass. civ. n. 4175/2009

In tema di sanatoria fiscale, concessa con il d.l. n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 del 1989, il criterio stabilito nell'art. 21 per distinguere le irregolaritā, infrazioni e inosservanze sostanziali rispetto a quelle formali, per le quali č consentita la definizione agevolata, consiste nell'idoneitā (o meno) delle violazioni a impedire o a comportare una diversa determinazione del reddito o dell'imposta diretta. Quando tale accertamento sia oggettivamente precluso all'Amministrazione, si versa in una ipotesi di irregolaritā sostanziale non suscettibile di sanatoria, come nell'ipotesi di mancata tenuta del libro dei cespiti ammortizzabili da parte di una societā. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Trieste, 05/06/2002).

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