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Articolo 77 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 01/01/2024]

Aliquota dell'imposta

Dispositivo dell'art. 77 TUIR

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 24 per cento(1)(2).

Note

(1) La L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal D. Lgs. 29 novembre 2018, n. 142, ha disposto, con l'art. 1, comma 65, che "Per gli intermediari finanziari, escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali".
Ha inoltre disposto, con l'art. 13, comma 9, che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
(2) La L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 716) che "Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di 3,5 punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:
a) concessioni autostradali;
b) concessioni di gestione aeroportuale;
c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
d) concessioni ferroviarie.
- (con l'art. 1, comma 718) che "In deroga alle disposizioni dell'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dei commi 716 e 717 si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019".

Massime relative all'art. 77 TUIR

Cass. civ. n. 5154/2017

In tema di IRES, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente “ratione temporis”, nel caso di soggetto residente controllante privo di imponibile proprio, i redditi della controllata estera, in applicazione della "CFC rule", vengono trattati come redditi della controllante ed assoggettati alla aliquota del 33 per cento, non potendo essere applicata la diversa aliquota del 27 per cento prevista dall'art. 167 del d.P.R. citato ove l'ente controllante privo di redditi sia di fatto sprovvisto di una sua aliquota media, della quale tale misura rappresenta la soglia minima.

Cass. civ. n. 20143/2016

In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 è riconosciuto solo se il contribuente dimostra l'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Puglia, Sez. dist. Taranto, 18/04/2011).

Cass. civ. n. 16330/2005

In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'art. 66, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la deduzione delle perdite su crediti, quali componenti negative del reddito d'impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d'impresa. La prova della sussistenza degli elementi suddetti non impone né la dimostrazione che il creditore si sia attivato per esigere il suo credito, né che sia intervenuta sentenza di fallimento del debitore. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Milano, 13 Luglio 1998).

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