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Articolo 76 Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Decadenza dell'azione della finanza

Dispositivo dell'art. 76 TUR

1. L'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno in cui, a norma degli articolo 13 e 14, avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione o, a norma dell'art. 15, lettere c), d) ed e), si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio. Nello stesso termine, decorrente dal giorno in cui avrebbero dovuto essere presentate, deve essere richiesta l'imposta dovuta in base alle denunce prescritte all'art. 19.

1-bis. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui all'articolo 52 comma 1, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale.

2. Salvo quanto disposto nel comma 1 bis, l'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica:

  1. a) dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale;
  2. b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all'articolo 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell'atto;
  3. c) dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia di cui all'articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.

2-bis. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonché le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

3. L'avviso di liquidazione dell'imposta deve essere notificato al contribuente nei modi stabiliti nel comma 3 dell'art. 52.

4. La soprattassa e la pena pecuniaria devono essere applicate, a pena di decadenza, nel termine stabilito per chiedere l'imposta cui le stesse si riferiscono e, se questa non è dovuta, nel termine di cinque anni dal giorno in cui è avvenuta la violazione.

5. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di registrazione volontaria o quando si faccia uso dell'atto ai sensi dell'art. 6.

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Consulenze legali
relative all'articolo 76 TUR

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Giuseppe P. chiede
lunedģ 09/03/2020 - Liguria
“Buongiorno. Vi sottopongo il seguente quesito di diritto tributario.
Il 15/04/2016 sottoscrissi, in qualità di conduttore, un contratto di locazione per un immobile ad uso non abitativo. La durata del contratto fu semestrale in quanto trattavasi di attività stagionale.
Il 12/05/2016 effettuai la formale (e tempestiva) registrazione telematica del contratto di locazione mediante il software RLI disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate.
In pari data l’agenzia trasmise la rituale comunicazione di avvenuta registrazione del contratto.
Tanto premesso, lo scorso 24/02/2020 mi è stato notificato dall’agenzia delle entrate un avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni con cui mi viene richiesto il pagamento delle imposte di registro e di bollo (più sanzioni ed interessi) per il suddetto contratto, adducendo la seguente motivazione: “MANCATO VERSAMENTO I REGISTRAZIONE RESPINTO DALLA BANCA”.
Non ho ancora interpellato la banca per verificare e confermare “il se” e “il perché” del rifiuto del pagamento; tuttavia, - e nonostante ciò - personalmente ritengo che dall’interpretazione delle disposizioni dell’art. 76 del DPR 131/86 (e distinguendone le fattispecie in esse regolate), sia fondato sostenere la tesi dell’intervenuta decadenza dell’azione accertatrice dell’amministrazione.
Chiedo il Vostro parere in merito al caso illustrato e, se fosse possibile, l’indicazione di qualche riferimento di giurisprudenza e/o di prassi e/o di dottrina che sostenga la tesi dell’(eventuale) intervenuta decadenza, utili ai fini della formulazione di un ricorso.
Grazie.”
Consulenza legale i 15/03/2020
In generale, nell’ambito dell’imposta di registro è fondamentale la distinzione tra decadenza e prescrizione.
Così come in altre branche del diritto, mentre la decadenza è la sanzione per non avere esercitato una determinata azione necessaria ad acquisire un diritto, la prescrizione è la sanzione per non avere esercitato nel tempo un diritto già acquisito.
Effettivamente, così come riportato nel quesito, la decadenza, nell’ambito dell’imposta di registro, è disciplinata dall’art. 76 del T.U.R.
Di contro, la prescrizione è invece disciplinata dall’art. 78 del T.U.R., in base al quale il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
I termini di decadenza, diversamente dal termine di prescrizione, non possono essere soggetti a cause di sospensione né a cause di interruzione.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 76 del TUR, l’imposta sugli atti soggetti a registrazione in termine fisso o in caso d’uso e non presentati per la registrazione, deve essere richiesta nel termine quinquennale di decadenza che decorre dal giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione.
In base al comma 1 bis dell’articolo 76 del TUR, l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta di cui al comma 1 dell'art. 52 del T.U.R., a seguito di accertamento di maggior valore, deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell’imposta proporzionale.
Il comma 2 dell’articolo 76 del TUR, al quale si rinvia, disciplina le ipotesi in cui è previsto il termine triennale.
Tra le varie ipotesi figura quella relativa all’imposta principale per la quale il termine triennale decorre dalla data della richiesta di registrazione; all’imposta complementare per la quale il termine triennale decorre dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all' art. 19 del T.U.R. (ossia la denuncia di eventi successivi alla registrazione); all’imposta suppletiva, per la quale il termine triennale decorre dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'articolo 19.
Vale la pena ricordare che, per imposta principale si intende sia quella applicata al momento della registrazione dell’atto sia quella richiesta dall’ufficio diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nelle ipotesi di registrazione telematica (come nel caso di specie).
L’imposta suppletiva è invece diretta a correggere errori od omissioni dell’ufficio, mentre è complementare l’imposta applicata in ogni altro caso.

Venendo al caso di specie, ci si trova di fronte ad un contratto di locazione registrato telematicamente tramite il software RLI – Registrazione Locazioni Immobili, messo a disposizione sul sito dell’amministrazione finanziaria.
L’applicazione può essere utilizzata, sia per la registrazione del contratto sia per il versamento delle imposte di registro e di bollo. In caso di registrazione richiesta per via telematica, il pagamento delle imposte, di registro e di bollo, è effettuato con addebito su c/c bancario o postale.
Il prodotto di compilazione dovrebbe, infatti, calcolare automaticamente le imposte da versare in sede di registrazione e richiedere l’indicazione degli estremi del conto corrente acceso presso una banca convenzionata o presso le poste italiane.
Le imposte calcolate vanno addebitate sul conto corrente indicato in fase di registrazione.
A seguito del versamento online il contribuente ottiene una ricevuta contenente l’esito dell’addebito comunicato dalla banca (o posta).
Il servizio telematico dovrebbe restituire al contribuente, immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma l’avvenuta trasmissione del file.
In seguito fornisce al contribuente un’altra comunicazione che, in assenza di errori, conferma la registrazione del contratto. Quest’ultima ricevuta contiene gli estremi di registrazione del contratto ed il numero di protocollo telematico.
In alternativa, indica la segnalazione di scarto e gli eventuali motivi dello scarto. Le ricevute sono disponibili sul sito web del servizio telematico ENTRATEL e FISCONLINE, nell’apposita sezione ricevute.

Ai fini di una risposta maggiormente compiuta sarebbe necessario un esame degli atti e, in particolare, delle ricevute telematiche rilasciate dal software RLI e dell’avviso di liquidazione notificato dall’amministrazione finanziaria al fine di individuare l’effettiva causa dell’emissione dello stesso.
In assenza di tale documentazione si può soltanto dire che, se la registrazione telematica del contratto non è andata a buon fine, si rientra nei casi di cui al comma 1 dell’art. 76 TUR, ossia ci si trova nel caso di un contratto soggetto a registrazione ma non presentato per la registrazione e, pertanto, nel termine di cinque anni, l’amministrazione procede alla registrazione d’ufficio ed alla liquidazione delle imposte, sanzioni ed interessi dovuti.
Se, invece, la registrazione telematica del contratto è andata a buon fine, l’esame della documentazione prima indicata è fondamentale per comprendere esattamente cosa sia accaduto.