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Articolo 47 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

La retrocessione parziale

Dispositivo dell'art. 47 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Quando è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata. In tal caso, il soggetto beneficiario della espropriazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al proprietario ed al Comune nel cui territorio si trova il bene, indica i beni che non servono all'esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità e che possono essere ritrasferiti, nonché il relativo corrispettivo.

2. Entro i tre mesi successivi, l'espropriato invia copia della sua originaria istanza all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio e provvede al pagamento della somma, entro i successivi trenta giorni.

3. Se non vi è l'indicazione dei beni, l'espropriato può chiedere all'autorità che ha emesso il decreto di esproprio di determinare la parte del bene espropriato che non serve più per la realizzazione dell'opera pubblica o di pubblica utilità.

Massime relative all'art. 47 Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Cons. Stato n. 5166/2015

L'istituto della retrocessione parziale di cui all'art. 47 D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) implica un apprezzamento (per così di dire) di merito dell'Amministrazione investita della istanza di restituzione di parte del bene fatto oggetto di procedura espropriativa, laddove, in particolare, la P.A. procedente è tenuta a verificare e valutare se il bene originariamente acquisito in via coattiva in realtà sia divenuto o meno inservibile ai fini della realizzazione dell'opera pubblica (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, n. 5821/2014).

Cass. civ. n. 10824/2014

L'incompleta realizzazione dell'opera non dà luogo alla retrocessione totale di quelle aree non ancora utilizzate alla scadenza della data fissata per l'ultimazione dell'opera, ma solo alla retrocessione parziale dei relitti e ciò anche nel caso in cui uno di essi venga a coincidere con l'intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario, il quale non è, pertanto, titolare di una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria finché non sia intervenuta la dichiarazione di inservibilità di cui all'art. 61 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, con la conseguenza che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Cass. civ. n. 1520/2014

Allorché siano proposte, dopo l'espropriazione di un'area, due domande congiunte o alternative dell'espropriato, l'una di retrocessione totale, per la parte delle superfici acquisite rimasta inutilizzata (di per sé configurante uno "jus ad rem" azionabile dinanzi al giudice ordinario, nel regime anteriore come successivo all'entrata in vigore degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), l'altra di retrocessione parziale, per la parte su cui sia stata realizzata un'opera di pubblica utilità diversa da quella per cui si era proceduto all'esproprio (rispetto alla quale rileva, invece, un potere discrezionale della P.A. esercitabile a seguito della richiesta di restituzione, cui corrisponde non un diritto, ma soltanto un interesse legittimo dell'espropriato), la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistico-edilizia, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (applicabile "ratione temporis"), comporta che di entrambe le domande debba conoscere il giudice amministrativo, potendo egli decidere sia su interessi legittimi che su diritti soggettivi.

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