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Articolo 271 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Sedi associative

Dispositivo dell'art. 271 TUEL

1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per tali sedi locali di loro proprietà ed assumere le relative spese di illuminazione, riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.

3. Le associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare più di dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende presso le rispettive sedi nazionali e non più di tre dipendenti predetti presso ciascuna sezione regionale.

Massime relative all'art. 271 TUEL

Corte cost. n. 134/2017

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione - dell'art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui prevede, ai fini dell'individuazione degli organismi presso i quali enti locali, le loro aziende e associazioni dei Comuni possono disporre il distacco temporaneo dei propri dipendenti con gli effetti di legge, un elenco nominativo di associazioni e non l'indicazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli Enti locali.

Cons. Stato n. 2566/2015

Ai sensi degli artt. 134 Cost., 1, L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, L. 11 marzo 1953, n. 87, è rilevante e non manifestamente infondata, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3, 18, 97, 114, 118, 119 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 271 comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella parte in cui prevede, ai fini dell'individuazione degli organismi presso i quali enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono disporre il distacco temporaneo dei propri dipendenti con gli effetti di legge, un elenco nominativo di associazioni, e non l'indicazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali.

Corte cost. n. 241/2014

È inammissibile la q.l.c. dell'art. 271, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, censurato, in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114,118 e 119 Cost., nella parte in cui esclude la possibilità per gli enti locali di distaccare il proprio personale anche presso associazioni diverse da quelle tassativamente indicate (organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell’Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni). L'ordinanza di rimessione risulta carente di una adeguata motivazione, in ordine sia alle ragioni sottese alla formulazione della regola contenuta nella normativa oggetto di censura, sia ai motivi della ritenuta omogeneità delle associazioni ricorrenti rispetto a quelle contemplate dalla norma, omogeneità che determinerebbe la necessità di estendere ad esse la disciplina in esame. Inoltre, il giudice "a quo" non argomenta in ordine alla configurabilità di quella "eadem ratio" della disciplina impugnata con quella degli evocati "tertia comparationis" che sola porterebbe a ritenere "irragionevole", e per ciò stesso arbitraria, la scelta discrezionale del legislatore di differenziare il trattamento di situazioni di comprovata omogeneità. Né giustifica la auspicata estensione del criterio di "maggiore rappresentatività" per individuare le associazioni di enti locali destinatarie del beneficio in esame, mentre la violazione dell'art. 18 Cost., da un lato, e degli artt. 97, 114, 118 e 119 Cost., dall'altro, è denunciata in modo generico. Il rimettente, infine, formula un "petitum" che non configura un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto diretta a una generale ed indiscriminata estensione dell'ambito di applicabilità del beneficio medesimo a tutte le altre associazioni di enti locali (sent. n. 89 del 1996, 231 del 2013, 30, 81, 142 del 2014; ordd. n. 16, 101 del 2014).

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