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Articolo 241 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Compenso dei revisori

Dispositivo dell'art. 241 TUEL

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.

3. Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30 per cento.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi de commi 1, 2 e 3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.

5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più popoloso facente parte dell'unione.

6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma 1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

6-bis. L'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, ai componenti dell'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina.

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Consulenze legali
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Angelo D. B. chiede
domenica 10/11/2019 - Sicilia
“Ove il compenso stabilito dal Consiglio Comunale a favore dei Revisori dei Conti di Enti Locali sia irrisorio e assolutamente inadeguato e di conseguenza il 50% di esso non riesce a coprire le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di revisore, escludendo la soluzione delle sue dimissioni, può questi legittimamente rifiutarsi di partecipare alle riunioni collegiali che richiedono di sostenere spese che vanno oltre il limite rimborsabile? La responabilità per la conseguente mancanza di vigilanza e controllo ed, eventualmente, di referto previsto dall'art. 239 co. 1 lett. e del TUEL, può essere declinata per tale ragione?”
Consulenza legale i 14/11/2019
Pur riconoscendo l’importanza delle funzioni affidate all’organo di revisione degli Enti locali, la giurisprudenza contabile ha evidenziato che il principale criterio ispiratore della disciplina relativa al loro compenso è il contenimento della spesa pubblica, ed è proprio questa la ragione per la quale il Legislatore ha fissato solo i limiti massimi –e non minimi- della remunerazione spettante ai revisori (corte dei conti, sez. Autonomie, 28 giugno 2017, n.16).
Lo stesso principio vale anche per il rimborso delle spese, che è dovuto non per ogni spesa legata all’attività svolta, ma soltanto per i costi effettivamente sostenuti per viaggio (e per i soli professionisti residenti al di fuori del territorio comunale), vitto e alloggio, nel limite del 50 per cento del compenso annuo spettante ai componenti dell’organo di revisione (art.241 T.U.E.L.; art.3, D.M. 21.12.2018, n.157551, che ricalca il previgente art.3, D.M. 20.05.2005).
Tali norme non prevedono deroghe, con la conseguenza che ogni voce di costo diversa, non documentata o eccedente il limite suddetto non può essere rimborsata dall’Ente.

Tanto chiarito, per valutare la possibilità di “astenersi” legittimamente dalle riunioni che causano spese superiori al limite rimborsabile, occorre, anzitutto, considerare la portata delle funzioni attribuite ai revisori, nonché i principi generali sulla responsabilità connessa al loro corretto svolgimento.

Sul primo punto, la giurisprudenza contabile ritiene che i compiti affidati all’organo di revisione, con particolare riferimento alle attività di controllo, verifica e comunicazione alla Corte dei conti, abbiano grande rilevanza poiché assicurano il regolare funzionamento dell’Ente e sono fondamentali “anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi generali di unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica” (Corte dei conti, sez. Autonomie, 28 giugno 2017, n.16).
Quanto alla responsabilità dei componenti dell’organo di revisione, oltre alla responsabilità amministrativo/contabile condivisa con gli organi di governo e con i dirigenti dell'Ente, va ricordato anche il disposto dell'art. art. 240 del T.U.E.L., che prevede che il revisore sia tenuto ad adempiere i propri doveri con la diligenza del mandatario.
Trattandosi di una prestazione d’opera professionale vanno anche considerati il dovere generale di diligenza qualificata di cui all’art. art. 1176 del c.c. del c.c., che impone al professionista di eseguire l’incarico con perizia e con l’impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, nonché l’art. 15, D.Lgs. n.39/10, ai sensi del quale i revisori dei conti rispondono in solido tra loro e con gli amministratori per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri.

Sia sul versante “pubblicistico”, sia sul versante professionale, quindi, sui revisori gravano responsabilità molto stringenti, che possono essere escluse in casi molto limitati.
In entrambi gli ambiti, in particolare, il professionista non risponde per il mancato, l’incompleto o l’inesatto espletamento dell’incarico soltanto qualora dimostri di essere incorso in oggettive ed eccezionali difficoltà, come ad es. la presenza di particolari problemi tecnici, l’oscurità della normativa applicabile ecc. (art. 2236 del c.c.; Corte dei conti, sez. reg. giurisd. per il Trentino-Alto Adige, 27 settembre 2010, n.32; Corte dei conti, sez. I, 13 Ottobre 2004, n.348).

L’inadeguatezza del compenso e del rimborso spese, però, non pare rientrare nella nozione di “eccezionalità”, dato anche che la misura della retribuzione era conosciuta ed è stata accettata dal revisore al momento del conferimento dell’incarico.
La mancata partecipazione alle riunioni alle quali la presenza del revisore è richiesta, in assenza di rinuncia all’incarico, quindi, non sarebbe giustificata o giustificabile sulla base dei motivi indicati nel quesito.
Del resto, se si ammettesse tale possibilità, si avrebbe la conseguenza, contraria ai principi sopra espressi, di lasciare di fatto alla discrezionalità del revisore la scelta delle prestazioni da eseguire e delle responsabilità da assumersi.
Ad oggi, dunque, l’unico modo di superare le difficoltà evidenziate nel quesito potrebbe essere quello di richiamare il Comune al dovere previsto dall’art. art. 239 del T.U.E.L. di fornire al revisore i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
In tal modo, sarebbe forse possibile limitare i costi sofferti dal professionista per l’assolvimento dei propri doveri professionali, che verrebbero sostenuti –almeno in parte- dall’Ente locale.