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Articolo 236 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori

Dispositivo dell'art. 236 TUEL

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Massime relative all'art. 236 TUEL

Cons. giust. amm. Sicilia n. 567/2014

L'art. 236 D.Lgs. n. 267 del 2000 ("Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori") stabilisce, al comma 1, che "Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1 dell'art. 2399 c.c., intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.". L'art. 2399, comma 1, prevede, alla lett. c) il caso di "coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.". L'incompatibilità è prevista con riferimento a situazioni in atto ("sono legati") e non a rapporti ormai esauriti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 236 TUEL

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Roberto B. chiede
giovedì 04/01/2018 - Lombardia
“Si può configurare un incompatibilità tra l'incarico di Revisore presso un'Azienda Speciale e l'incarico di consulente del lavoro presso lo stesso Ente, se tale consulenza viene assunta dal padre del revisore?”
Consulenza legale i 10/01/2018
Le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona hanno una disciplina eterogenea in quanto il processo di riforma iniziato con la L. 328/2000 non è mai stata completato, relegandole quali entità ibride in parte disciplinate da disposizioni ad hoc - dettate per tali enti - ed in parte disciplinate dalle norme dettate per le pubbliche amministrazioni.
Se è vero che alcune sentenze hanno esteso la portata e l’applicabilità di alcune norme del Testo unico degli enti locali alle Aziende di Servizi alla Persona (cfr. ad esempio la sentenza della Corte dei Conti n. 43/2017 in tema di pubblico impiego), tuttavia è sbagliato operare un rinvio totalitario alle norme in materia di pubblica amministrazione ovvero alle disposizioni contenute nel Testo Unico degli Enti Locali.
Così si è espresso ad esempio il TAR Umbria 281/14 il quale ha sottolineato che non vi è traccia né nella L. 328/2000, né tantomeno nel d. lgs. n. 207/01 di rinvii alla disciplina degli enti locali.

Con riguardo alla funzioni di controllo sia l’art. 10 L. 328/2000 che le rispettive Leggi Regionali con cui si è potuta dare concreta attuazione alla normativa quadro, hanno imposto alle A.S.P. di munirsi di un organo di revisione contabile.

Anche se la struttura organizzativa di questi enti ricalca la falsariga tracciata dal d.lgs. 276/2000 per gli enti locali, ciò non può significare un tacito rinvio alle suddette disposizioni in assenza di un espressa norma in tal senso.

Dunque va esclusa l’applicabilità dell’art. 236 TUEL, norma che detta le ipotesi di incompatibilità dei membri dell’organo di revisione contabile, posto che ad ogni modo nel caso di incarico professionale conferito al figlio di un revisore dei conti non si riverserebbe comunque in alcuna delle ipotesi elencate dalla norma in discorso.

Si segnala però che sarebbe opportuno verificare se non sussista nello Statuto o nei Regolamenti interni dell’Ente qualche altra ipotesi d’ incompatibilità o conflitto d’interesse che vada ad inquadrare il caso specifico, dovendosi concludere, in caso contrario, per la piena legittimità di entrambi gli incarichi, quello da revisore e quello da consulente del lavoro.