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Articolo 233 bis Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Il bilancio consolidato

Dispositivo dell'art. 233 bis TUEL

1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 831 della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

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