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Articolo 194 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

Dispositivo dell'art. 194 TUEL

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

  1. a) sentenze esecutive;
  2. b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  3. c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  4. d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  5. e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse(1).

Note

(1) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 53, comma 6 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

Massime relative all'art. 194 TUEL

Cass. civ. n. 1510/2015

Il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ex art. 5 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, poi trasfuso nell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale di far salvi nel proprio interesse - accertati e dimostrati l'utilità e l'arricchimento che ne derivano, per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza - gli impegni di spesa per l'acquisizione di beni e servizi in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non introduce una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta "ad substantiam" - né apporta una deroga al regime di inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento di cui all'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Cons. Stato n. 4143/2014

Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto, come si desume dall'art. 194 del T.U. approvato con D.Lgs. 267 del 2000, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l'amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale, effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui.

Il riconoscimento del debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all'interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell'ente, ma non può in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta: al contrario, è il diritto, quando controverso oggetto di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria, a costituire il presupposto per l'iscrizione fuori bilancio.

Cons. Stato n. 6269/2013

Come si evince dall'art. 194 del T.U.E.L., la proposta della deliberazione per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio spetta al responsabile del servizio competente per materia, che dovrà accertare l'eventuale effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui, che è un concetto di carattere funzionale, costituendo l'arricchimento un concetto derivato, teso alla misurazione dell'utilità ricavata. È quindi necessaria un'attività istruttoria da parte del responsabile del settore formalizzata in una relazione che contenga i riferimenti della situazione debitoria dell'ente da riconoscere eventualmente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'Ente di servizi acquisiti nell'ambito dell'espletamento di servizi di competenza.

C. Conti n. 116/2010

La tipologia dei debiti fuori bilancio è da ricondurre alla nozione ragionieristica di "sopravvenienza passiva" al di fuori dell'impegno costituito secondo le prescrizioni dell'art. 191 D.Lgs. n. 267/2000 ed in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio di insorgenza dei debiti; inoltre, la previsione di cui all'art. 194 di cui al medesimo D.Lgs. n. 267/2000 costituisce eccezione ai principi che regolano il sistema del procedimento di spesa e l'elencazione delle fattispecie in cui è possibile sanare l'irregolarità gestionale è tassativa.

C. Conti n. 45/2009

In base a quanto disposto dall'art. 81 D.Lgs. n. 77 del 1995, come successivamente modificato e attualmente riconfluito nell'art. 248 T.U.E.L., dalla data di deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto, i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Tale interpretazione letterale della norma è stata smentita dalla sentenza della Corte costituzionale n. 269/1998 che afferma che i crediti nei confronti degli enti dissestati producono interessi e sono soggetti a rivalutazione monetaria per cui nulla vieta al creditore di promuovere le normali azioni di cognizione tra cui quelle volte all'accertamento del diritto agli interessi ed alla predetta rivalutazione. Tale indirizzo è stato di recente ribadito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 2095/2008. Per quanto concerne il secondo ed il quarto quesito la sezione ha precisato che il soddisfacimento del credito derivante da sentenza esecutiva rientra fra le ipotesi di debito fuori bilancio ex art. 194 T.U.E.L., ma si distingue dalle altre in quanto l'ente è tenuto, indipendentemente da qualsivoglia valutazione di legittimità, a saldare il debito, attraverso l'indispensabile procedura di cui al citato art. 194 che prevede l'adozione di apposita delibera da parte del Consiglio comunale con cui vengono individuate anche le risorse necessarie per farvi fronte. In ordine, infine, al terzo quesito relativo alla necessità che il rendiconto sia approvato, il commissario liquidatore deve comunque attendere la delibera consiliare in merito ed attivarsi per reperire le somme necessarie nel caso in cui il bilancio sia incapiente.

C. Conti n. 716/2009

L'istituto del riconoscimento dell'"utilitas" dei debiti assunti in violazione dei principi di contabilità pubblica deve necessariamente essere coniugato con i principi posti a presidio della corretta gestione delle risorse finanziarie pubbliche e, perciò, va effettuato solo in presenza di un concreto accertamento dell'utilità scaturente da oneri contrattuali privi di copertura, con riguardo all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente, da esternare con rigorosa motivazione nella relativa deliberazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 194 TUEL

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P. B. chiede
mercoledì 29/03/2023
“Buongiorno, una domanda per la quale non trovo risposta.
Posto che i debiti fuori bilancio da sentenza esecutiva (ex. art. 194 c.1. a) devono essere riconosciuti dal Consiglio Comunale con apposita delibera ome atto "dovuto" e ferma restando la facoltà dei consiglieri comunali di esprimere voto favorevole o contrario, qual'è la discrezionalità del consiglio in merito? Ovvero cosa succede se il consiglio comunale NON approva la proposta di delibera portata in votazione per un qualsivoglia motivo (ad esempio per fare un mero dispetto al sindaco)? A quali responsabilità vanno incontro i consiglieri? - Grazie per la cortese risposta”
Consulenza legale i 03/04/2023
Come correttamente indicato, l’art. 194 del Tuel e come ribadito dalla giurisprudenza contabile il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva (ipotesi disciplinata dal predetto articolo alla lettera a) deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento (si veda Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG).
Tuttavia è possibile che il Consiglio Comunale, per svariate ragioni, non provveda a riconoscere il debito fuori bilancio.

La conseguenza della mancata approvazione del debito fuori bilancio si apprezza sotto il profilo della responsabilità in quanto il mancato riconoscimento formale del debito fuori bilancio, espone a conseguenze di natura contabile i funzionari comunali e gli stessi amministratori.