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Articolo 147 bis Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Controllo di regolaritā amministrativa e contabile

Dispositivo dell'art. 147 bis TUEL

1. Il controllo di regolaritā amministrativa e contabile č assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed č esercitato attraverso il rilascio del parere di regolaritā tecnica attestante la regolaritā e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile č effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed č esercitato attraverso il rilascio del parere di regolaritā contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo di regolaritā amministrativa č inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalitā definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento.

3. Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolaritā, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.

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