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Articolo 141 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali

Dispositivo dell'art. 141 TUEL

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

  1. a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  2. b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
  3. 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
  4. 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
  5. 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
  6. 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
  7. c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
  8. c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente(1).

8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al presente comma è disposto con decreto del Ministro dell'interno.

Note

(1) Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha disposto (con l'art. 107, comma 10, alinea e lettera a)) che "In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:
a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centoventi giorni".

Massime relative all'art. 141 TUEL

Cons. Stato n. 6534/2012

Legittimamente il Prefetto, a seguito delle dimissioni dalla carica elettiva presentate dalla maggioranza dei consiglieri comunali eletti prima della convalida, e quindi nell'intervallo di tempo fra la proclamazione degli eletti e la prima seduta del Consiglio, dispone la sospensione degli organi elettivi dell'Ente locale e la nomina di un commissario straordinario in sostituzione degli stessi, tenendo presente che l'istituto della "convalida" quale primo atto del nuovo Consiglio comunale apparteneva alla disciplina previgente ma non è più previsto da quella attuale e che ai sensi dell'art. 141 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, non si deve dire che il consigliere non possa esprimere un valido voto, o dare le dimissioni finalizzate allo scioglimento, sino a che non sia stata dichiarata la inesistenza di cause di ineleggibilità.

Cons. Stato n. 7166/2009

L'art. 141, lett. b), n. 3 D.Lgs. 267/2000, ove è disciplinata l'ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale per cessazione della carica, per dimissioni contestuali, della metà più uno dei consiglieri, non introduce una diversa e speciale forma di dimissioni rispetto a quella regolamentata dall'art. 38 del medesimo D.Lgs., intendendo il legislatore, con la norma in esame, semplicemente far scaturire un preciso effetto giuridico (lo scioglimento dell'organo) al verificarsi di un mero fatto (le contestuali dimissioni di più della metà dei consiglieri), sulla base della presunzione che la contestuale presentazione delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri sottende la volontà politica di sciogliere il Consiglio. Non si configura, pertanto, un "atto collettivo" (negoziale) di dimissioni, unitario e plurimo allo stesso tempo, bensì a un mero fatto consegue l'effetto dissolutorio previsto dalla norma. In ultima analisi, l'atto di rassegnazione delle dimissioni è un atto giuridico in senso stretto, cioè un atto i cui effetti giuridici non dipendono dalla volontà dell'agente, ma sono disposti dall'ordinamento, senza riguardo all'intenzione di colui che li pone in essere; è, infatti, atto irrevocabile, non recettizio e immediatamente efficace.

Cons. Stato n. 7051/2009

Le dimissioni dei consiglieri comunali ultra dimidium, previste dall'art. 141, T.U. 18 agosto 2000 n. 267 e correlate all'elemento oggettivo della loro contestualità, determinano una reciproca rilevanza e interdipendenza della volontà alle quali le stesse risultano preordinate, consistente nella dissoluzione dell'organo consiliare, con la conseguenza che la funzione di tale norma è quella di individuare e privilegiare, mediante una rigida procedura temporale e sequenziale, la finalità dello scioglimento del Consiglio comunale che viene espressa in mancanza di alcun elemento condizionante; pertanto, l'eventuale venir meno, per vizi procedurali, degli elementi necessari per configurare in modo legittimo la fattispecie ipotizzata dal cit. art. 141, nel far venir meno la possibilità di realizzare le finalità prefigurata dalla norma, non permette che possa estrapolarsi l'eventuale frammento legittimo di questa procedura unitaria per attribuirle gli effetti previsti da una norma diversa (nella specie, l'art. 38 T.U. cit. in tema di surroga), volta a regolare altra fattispecie.

Cons. Stato n. 4936/2009

Con la disposizione di cui all'art. 141, D.Lgs. n. 267 del 2000 non è stata introdotta una diversa e speciale forma di dimissioni dalla carica di consigliere comunale rispetto a quella disciplinata dall'art. 38 comma 8, essendosi soltanto sancito l'effetto dello scioglimento del Consiglio Comunale a causa della mera circostanza di fatto della contestualità delle dimissioni della metà più uno dei consiglieri, indipendentemente dalle motivazioni di ciascuno. Ai sensi dell'art. 38 comma 8, infatti, l'atto di dimissioni del consigliere comunale, in quanto ivi statuito come irrevocabile, non recettizio ed immediatamente efficace, è un atto i cui effetti non dipendono dalla volontà dell'agente, non potendo perciò essere sottoposto a condizione, ma sono statuiti direttamente dalla norma che li determina per il solo fatto della protocollazione delle dimissioni, con la quale la dichiarazione di volontà del dimissionario esce dalla sua disponibilità ed è idonea a produrre l'effetto immediato della sua surrogazione. Ne consegue che l'invalidità di taluna delle dimissioni presentate congiuntamente da parte della metà più uno dei consiglieri non incide sulla validità di quelle tra esse ritualmente presentate, non rilevando al riguardo il mancato raggiungimento dello scopo dello scioglimento del Consiglio Comunale.

Cons. Stato n. 4062/2005

I motivi di "grave e urgente necessità" che l'art. 141, co. 1, D.Lgs. 267 del 2000 pone a fondamento del potere di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali con decreto del Presidente della Repubblica, costituiscono il presupposto, ai sensi del co. 7 dello stesso articolo, per consentire al prefetto anche la sospensione dei consigli comunali e provinciali e la nomina di un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, nelle more del decreto di scioglimento. Ne consegue che, essendo le due procedure subordinate agli stessi presupposti, rinvenibili nel comma 1 dell'art. 141, i motivi che giustificano la sospensione non necessitano di una estesa e penetrante motivazione, avente un contenuto di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto per palese illogicità. Ai sensi dei co. 1 e 7 dell'art. 141, D.Lgs. 267 del 2000 i provvedimenti di scioglimento o di sospensione che riguardano i consigli comunali e provinciali possono ritenersi riferiti a tutti gli organi che ne fanno parte, compresi il Sindaco e la Giunta.

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L’art. 141 del TUEL prevede diverse ipotesi di scioglimento del consiglio comunale, tra le quali anche le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri.
La norma prevede poi che per l’ipotesi che qui ci occupa, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso e che, iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
Secondo la giurisprudenza, i provvedimenti di sospensione e scioglimento dei Consigli Comunali, ai sensi dell'art. 141 commi 1 e 7, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, eccetto il caso del commissariamento finalizzato alla predisposizione del bilancio, devono intendersi riferiti a tutti gli organi del Comune quale unicum costituito dall'assemblea, dal sindaco e dalla giunta, senza che questi ultimi due organi possano essere tenuti indenni dalla misura, in quanto essi devono necessariamente concorrere contestualmente al normale funzionamento dell'Ente e allo svolgimento di tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento al Comune, con la conseguenza che non possono essere assegnati al Commissario prefettizio soltanto i poteri di un unico organo comunale (Consiglio di Stato, sez. V, 28 luglio 2005, n. 4062; T.A.R. Roma, sez. II, 17 dicembre 2013, n. 10896; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 04 dicembre 2004, n. 14848).
Si deve ritenere, quindi, che il Sindaco non si trovi in una situazione sostanzialmente diversa da quella dei Consiglieri comunali, con la conseguenza che gli spettano (anche tenendo presenti i principi generali in materia di prorogatio officii) solo gli atti di provvisoria gestione dell’ente fino all’insediamento del commissario straordinario.