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Articolo 134 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Esecutivitą delle deliberazioni

Dispositivo dell'art. 134 TUEL

1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimitą deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimitą.

2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutivitą delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.

3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 134 TUEL

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Angela D.B. chiede
lunedģ 03/05/2021 - Puglia
“In caso di adozione di atto Comunale (di Giunta o di Consiglio) dichiarato immediatamente eseguibile , pongo alcune domande:
1) l'efficacia provvedimentale dell'atto in parola decorre dallo stesso giorno in cui viene adottato oppure dal giorno successivo, a prescindere se festivo o no ?
2) in caso di mancata/tardiva pubblicazione dell'atto, da quando decorrono i termini per l'impugnativa ?
3) se l'atto viene pubblicato all'albo pretorio ad es. dopo 2 anni, é sempre esperibile l'impugnazione ? e se accolta produce effetti retroattivi ? e cmq eventuali danni medio tempore intercorsi chi li sopporta ?
4) ad ogni buon conto, ove si fosse in possesso del video della seduta consiliare relativa (e quindi di tutti gli elementi utili per opporsi) si potrebbe impugnare l'atto sulla base delle risultanze video ?
Altrimenti con la mancata pubblicazione si avrebbe che l'atto esiste per la P.A. che ne beneficia degli effetti e invece non esiste per il cittadino che non può eventualmente impugnarlo. E' un paradosso.”
Consulenza legale i 10/05/2021
Quanto alla prima domanda, si chiarisce che l’art. 134 T.U.E.L., nella parte in cui dispone che nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, tende a salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell'effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l'"effetto annuncio" connaturato all'ordinaria regola secondo cui la delibera diventa esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (T.A.R. Torino, sez. I, 06 febbraio 2015, n. 258; T.A.R. Torino, sez. II, 14 marzo 2014, n. 460).
Sulla base di tale principio, nonché del testo del summenzionato art. 134, dunque, si può concludere che la norma risponda all’esigenza di porre immediatamente in essere le deliberazioni urgenti e che con il termine “immediata” si debba dunque intendere lo stesso giorno della deliberazione, e non quello successivo (Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, parere 09 aprile 2009).

Al riguardo, si rileva comunque che la dichiarazione di immediata eseguibilità costituisce una valutazione autonoma rispetto alla deliberazione principale alla quale accede e richiede una adeguata motivazione che espliciti i motivi dell’urgenza, nonché la maggioranza qualificata di cui all’art. 134 T.U.E.L., ossia la maggioranza dei componenti del collegio, non essendo sufficiente il voto della maggioranza semplice dei votanti o dei presenti (Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, parere 17 febbraio 2017).
Nella fattispecie non è noto se tali requisiti effettivamente ricorrano e se la delibera possa considerarsi legittima da questo punto di vista.
Tuttavia, la possibilità e l’utilità di impugnare l’atto sotto tale specifico profilo sono dubbie, considerato che la sussistenza o meno delle ragioni di urgenza è frutto di una valutazione connotata da profili discrezionali, che sono sindacabili in modo limitato in sede giurisdizionale, e che l'eventuale difetto di motivazione del requisito dell'urgenza non determina l'illegittimità dell'intero provvedimento, ma solo il differimento dei suoi effetti giuridici al decorso del termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione (T.A.R. Torino, sez. I, 06 febbraio 2015, n. 258).

Per rispondere a quesiti seguenti, è necessario richiamare, anzitutto, l’art. 41 c.p.a., ai sensi del quale il termine decadenziale per proporre ricorso al TAR decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge.

In proposito, una costante giurisprudenza relativa a casi per certi versi simili a quello di specie ha chiarito che il termine decadenziale per l'impugnativa di una delibera comunale decorre dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o da quella dell'effettiva piena conoscenza -anche se dichiarato immediatamente esecutivo- soltanto con riferimento a quei soggetti direttamente contemplati nell'atto o che siano immediatamente incisi dagli effetti dell'atto stesso anche se non contemplati; al contrario, per quanto concerne i terzi, il termine decadenziale dell'impugnativa decorre dalla data di pubblicazione in albo pretorio (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 febbraio 2009, n. 1070; Consiglio di Stato, sez. VI, 3 ottobre 2007, n. 5105; T.A.R. Latina, sez. I, 15 febbraio 2012, n. 119; T.A.R. Catania, sez. III, 26 maggio 2009, n. 982; T.A.R. Roma, sez. II, 02 luglio 2008, n. 6369).

In proposito, si chiarisce che, quando si tratti di provvedimenti che incidono direttamente e immediatamente sulla sfera di soggetti determinati e in difetto di esaustive comunicazioni o, comunque, di evidenze formali dell'intervenuta cognizione, la “piena conoscenza” va intesa non come conoscenza piena ed integrale, essendo sufficiente la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente (T.A.R. Milano, sez. II, 05 gennaio 2021, n. 19).
In sostanza, la piena conoscenza si realizza solo se l'interessato sia in grado di percepire i profili di lesività per la propria sfera giuridica dell'atto amministrativo (T.A.R. Milano, sez. II, 03 novembre 2020, n. 2060)
In ogni caso, la prova della piena conoscenza dell'atto impugnato in un momento precedente incombe sulla parte che solleva la relativa eccezione e deve essere valutata in modo rigoroso, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza della conoscenza stessa (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 novembre 2020, n. 7046).

Tanto premesso, si nota che il tipo di deliberazione oggetto della richiesta di parere, ossia un “programma” che presumibilmente verrà attuato con atti successivi, sembra deporre a favore della tesi per cui non si tratti di un atto che contempli specifici destinatari o che sia in grado di produrre direttamente effetti lesivi nei confronti dei privati.
Ne consegue che il termine per impugnare possa essere calcolato a partire dalla futura pubblicazione dell’atto; in caso contrario, cioè qualora nella delibera siano già individuati i destinatari, tale provvedimento dovrà essere notificato o comunicato personalmente ai soggetti personalmente interessati e da quella data decorrerà per ciascuno di essi il termine per proporre ricorso.
In entrambe le ipotesi, comunque, la dichiarazione di immediata esecutività non sembra di per sé idonea a costituire il dies a quo a partire dal quale calcolare il termine decadenziale in danno degli eventuali ricorrenti.

Quanto al terzo quesito, la giurisprudenza amministrativa tradizionalmente ritiene che la sentenza di annullamento produca effetti ex tunc, con conseguente travolgimento di tutti gli effetti medio tempore prodotti dall’atto, salvi i casi in cui l’applicazione di tale principio determini effetti incongrui e manifestamente ingiusti, ovvero in contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale (Consiglio di Stato, sez. VI, 06 aprile 2018, n. 2133; Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755).
Ne discende che, in caso di vittoria in un eventuale ricorso, verranno meno tutti gli effetti nel frattempo prodotti e tutti gli atti nel mentre adottati (che andranno comunque impugnati mediante lo strumento dei motivi aggiunti), con la possibilità di chiedere alla P.A. il risarcimento dei danni subiti anche a causa della dichiarazione di immediata esecutività.

Per tutto quanto sopra scritto, non si vede, quindi, l’utilità di proporre frettolosamente ricorso sulla base della registrazione della seduta consiliare, dato che vi è pure il rischio che il Tribunale giudichi l’impugnativa carente del necessario interesse ad agire.
In proposito, si sottolinea da ultimo che, qualora la delibera abbia contenuto generale o comunque non direttamente lesivo (e non sia perciò immediatamente impugnabile) ma venga in seguito attuata con provvedimenti successivi adottati nei confronti di specifici destinatari, sarà sufficiente impugnarla quale atto presupposto.