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Articolo 101 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Disponibilità e mobilità

Dispositivo dell'art. 101 TUEL

1. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni .

2. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti.

2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso.

3. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.

4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure di mobilità per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla cessazione dell'incarico, il segretario comunale o provinciale viene collocato nella posizione di disponibilità nell'ambito dell'albo di appartenenza.

Massime relative all'art. 101 TUEL

Cass. civ. n. 16698/2010

Nel caso di revoca dell'incarico, a seguito di giudizio disciplinare, il segretario comunale è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 267 del 2000, che può, a sua discrezione, impiegarlo nei vari incarichi previsti dall'art. 101, comma 1 e 2, del citato decreto, dando luogo ad un nuovo rapporto di lavoro distinto rispetto a quello di segretario comunale o provinciale sia in ordine alla diversità soggettiva del datore di lavoro, sia per l'oggetto dell'attività. Ne consegue che le controversie giudiziarie relative al primo rapporto, seppure non prive di un'incidenza indiretta ed eventuale sul secondo, non determinano una situazione di litisconsorzio necessario con la predetta Agenzia.

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