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Articolo 70 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Azione popolare

Dispositivo dell'art. 70 TUEL

1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile.

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

4. [Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n.150.

Massime relative all'art. 70 TUEL

Cass. civ. n. 21202/2009

In tema di contenzioso elettorale, ai fini della impugnativa giurisdizionale da parte dei cittadini elettori o di qualunque altro interessato ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, richiamato dall'art. 70, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la deliberazione di convalida dell'eletto costituisce presupposto processuale della domanda nei suoi confronti, la cui mancanza non solo rende inammissibile l'azione, ma preclude anche la possibilità di una domanda di mero accertamento della ineleggibilità del candidato volta ad ottenere una sentenza dichiarativa, per l'eventualità che gli venga in futuro attribuita la carica. Né assume rilievo la circostanza che la deliberazione sopravvenga nel corso del giudizio, trattandosi di requisito indispensabile per proporre l'azione giudiziaria che deve necessariamente sussistere al momento della proposizione della domanda.

Cass. civ. n. 3383/2008

Nel giudizio avente ad oggetto l'azione popolare proposta dal prefetto per far valere le cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e dell'art. 70 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la produzione in appello della nota di deposito dell'originale del ricorso introduttivo, notificato alla controparte, attestante l'avvenuto deposito dell'atto nel termine di decadenza di dieci giorni dall'ultima notificazione, come stabilito dal combinato disposto dei commi 3 e 5 del richiamato art. 82, costituisce attività di regolarizzazione e completamento della costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 182, comma 1, e 359 c.p.c., e pertanto non incontra i limiti, relativi alle prove cosiddette precostituite, previsti dall'art. 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 12807/2004

In tema di contenzioso elettorale, l'art. 70 D.Lgs. n. 267 del 2000 legittima all'azione di decadenza, oltre al cittadino elettore, "chiunque altro vi abbia interesse", e, quindi, non esigendo un interesse diretto (come invece richiesto dall'art. 82, primo comma, D.P.R. n. 570 del 1960, modificato dalla legge n. 1147 del 1966), rende esperibile l'azione medesima anche da un altro componente del consiglio municipale, pur se non tragga personale vantaggio dall'eventuale accoglimento della domanda, in ragione del suo interesse a che la partecipazione del singolo consigliere non sia viziata da situazioni potenzialmente atte ad influire negativamente sul dovere di conformare il suo operato a valutazioni esclusivamente inerenti agli scopi istituzionali del comune.

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