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Articolo 47 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Composizione delle giunte

Dispositivo dell'art. 47 TUEL

1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unità.

2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti, parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero, di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

  1. a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
  2. b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.

Massime relative all'art. 47 TUEL

Cons. Stato n. 406/2016

In tema di riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti locali, premesso che l'applicazione della prescrizione contenuta nell'art. 1 comma 137 L. 7 aprile 2014, n. 56, non può in alcun modo determinare un'interruzione dell'esercizio delle funzioni politico-amministrative ovvero provocare un ostacolo al loro concreto ed effettivo esplicitarsi, va precisato che l'impossibilità in concreto di rispettare la percentuale di rappresentanza di genere deve essere risultare in modo puntuale e inequivoco e con carattere tendenzialmente oggettivo, non potendo consentirsi che mere situazioni soggettive o contingenti, come quelle eventualmente derivanti - per esempio - dall'applicazione di disposizioni statutarie relative al funzionamento degli organi comunali o che attengano alle modalità di elezione degli stessi ovvero dipendere dalla mancanza di candidati di piena ed esclusiva fiducia del sindaco, possano legittimare la deroga alla sua concreta applicazione.

Cons. Stato n. 3938/2014

Ai sensi dell'art. 47, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 possono essere nominati Assessori tutti i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ed è pertanto in tale ambito che il Sindaco deve compiere la scelta degli Assessori per garantire la tendenziale parità dei generi e non nell'ambito dei candidati del partito vittorioso, anche in considerazione del fatto che gli Assessori svolgono delicate ed importanti funzioni al servizio non del partito di riferimento, ma della cittadinanza.

Cons. Stato n. 3144/2014

Sussiste la legittimazione di una associazione di cittadini ad impugnare l'atto di nomina di una Giunta municipale per violazione delle cd. «quote rosa» che sarebbero previste dai nostro ordinamento, nel caso in cui risulti che le finalità statutarie dell'associazione, relative alla coscienza e militanza politica delle donne (di cui lo Statuto dell'Associazione contempla espressamente la promozione), prevedono ragionevolmente anche la tutela delle pari opportunità e la promozione del riequilibrio tra i generi nella composizione degli organi collegiali che ne costituiscono senz'altro espressione, giustificandosi così la legittimazione ad agire della medesima: e ciò a prescindere dal fatto che non sia stata indicata alcuna candidata di genere femminile, poiché ciò che rileva, nella prospettiva dell'associazione, è la violazione del principio di tendenziale parità di genere.

È illegittima una sentenza di primo grado che ha annullato l'atto di nomina di una Giunta municipale per pretesa violazione delle c.d. "quote rosa" e che ha addirittura stabilito la soglia del 40% in favore delle donne nella composizione della Giunta comunale, nel caso in cui lo Statuto comunale non disponga né predetermini alcun vincolo specifico in ordine alla composizione degli organi di governo comunale ed ove in ogni caso le disposizioni statutarie siano inidonee a veicolare in concreto la discrezionalità politica in questo settore, essendo chiaramente prive di contenuti precettivi, in ragione della loro vaga e generica formulazione, di rilievo puramente enfatico, non contenente neppure una regola di cd. "positive action" di tipo promozionale, che deve sempre essere enunciata in modo specifico, determinato e preciso, come è proprio delle norme giuridiche, anche di principio.

L'art. 51, comma 1, Cost. sul principio di pari opportunità - nella parte in cui legittima le c.d. azioni positive, che il legislatore deve, però, formulare in concreto - costituisce norma meramente programmatica, come è evidente dal tenore letterale della disposizione stessa, la quale così recita: "la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". È evidente che tale norma costituzionale, facendo riferimento ad "appositi provvedimenti" per l'applicazione del principio, prevede che, in mancanza di appositi provvedimenti legislativi di carattere attuativo, il principio di pari opportunità non può trovare concreta ed immediata applicazione; al contrario, un carattere immediatamente precettivo può essere individuato solo nella sua accezione negativa, ovvero nel cd. divieto di discriminazione tra i sessi.

C. Conti n. 501/2009

Le norme in tema di incompatibilità tra cariche pubbliche (come quelle più in generale limitative dei diritti di "status") sono di stretta interpretazione, e pertanto le disposizioni del testo unico degli enti locali che stabiliscono la non cumulabilità della carica di consigliere comunale in due comuni distinti non trovano applicazione nella diversa ipotesi di cumulo della carica di consigliere comunale con quella di assessore di altro Comune, né, di conseguenza, sussiste, in tale fattispecie, un indebito cumulo d'indennità di carica dannoso per l'erario.

Cass. civ. n. 16218/2007

La carica di assessore provinciale è incompatibile con quella di consigliere regionale. La stessa, pertanto, comporta la decadenza dalla carica di consigliere regionale, se non rimossa nelle forme e nei termini previsti.

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