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Articolo 61 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 08/02/2024]

Abitati da consolidare

Dispositivo dell'art. 61 Testo unico edilizia

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrą essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

Massime relative all'art. 61 Testo unico edilizia

Cass. pen. n. 38405/2008

La disciplina in materia di opere in conglomerato cementizio armato e a struttura metallica si applica soltanto quando tali opere costituiscano elementi strutturali dell'edificio.

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