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Articolo 21 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 08/02/2024]

Intervento sostitutivo regionale

Dispositivo dell'art. 21 Testo unico edilizia

1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.

Spiegazione dell'art. 21 Testo unico edilizia

L’originaria formulazione della norma in commento disciplinava in modo analitico gli adempimenti e le tutele riservati all’interessato in caso di inerzia dell’Amministrazione nell’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire, al fine di stimolare la P.A. a provvedere.

In particolare, il vecchio testo dell’art. 21 prevedeva che, inutilmente scaduto il termine stabilito dall’art. 20 del Testo Unico, l’interessato potesse richiedere formalmente al Dirigente di pronunciarsi nel termine di quindici giorni, indirizzando una sorta di diffida allo Sportello Unico.
Tale sollecito/diffida, peraltro, doveva essere portato anche a conoscenza del Sindaco.

Nell’ipotesi di ulteriore inerzia, il privato aveva la facoltà di stimolare per iscritto l’intervento sostitutivo regionale, da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta a mezzo di un commissario ad acta; trascorso inutilmente anche quest’ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intendeva formato il silenzio-rifiuto.
Non si trattava, comunque, di passaggi obbligati, posto che il richiedente il titolo abilitativo manteneva la facoltà di adire direttamente ed immediatamente il Giudice amministrativo con il cosiddetto ricorso avverso il silenzio di cui agli artt. 31 e 117, D. Lgs. n. 104/2010, al fine di chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

Il testo della norma è stato però riformulato nel 2011, lasciando sostanzialmente alle Regioni la facoltà di delineare i caratteri dell’intervento sostitutivo di loro competenza.
Tuttavia, va ricordato che oggi, a seguito delle modifiche apportate nel 2013 al comma 8 dell’art. 20, la mancata adozione del provvedimento finale entro i termini di legge comporta, tranne in alcuni casi specifici, la formazione di un silenzio-assenso alla realizzazione dell’intervento edilizio.

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