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Articolo 2 bis Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 08/02/2024]

Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati

Dispositivo dell'art. 2 bis Testo unico edilizia

1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela(2)(3).

Note

(1) Articolo aggiunto con il D. L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(2) I commi 1-bis e 1-ter sono stati introdotti dall'art. 5 comma 1 lett. b) del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.
(3) Il comma 1-ter della presente disposizione è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Spiegazione dell'art. 2 bis Testo unico edilizia

L’articolo in esame costituisce sostanzialmente il recepimento dell'orientamento espresso in numerose pronunce della Corte Costituzionale, secondo il quale il punto di equilibrio tra gli ambiti di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e concorrente della Regione nella materia governo del territorio si rinviene nel principio, desumibile dall'ultimo comma dell'art. 9, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, dotato di efficacia precettiva e inderogabile, per cui sono ammesse distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale, ma solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

Alla legislazione regionale, quindi, è in linea generale concesso occuparsi della disciplina delle distanze, che può interessare la materia in esame in ragione delle specifiche caratteristiche naturali o storiche del territorio, ma l'intervento del Legislatore regionale è costituzionalmente legittimo solo in quanto persegua chiaramente finalità di carattere urbanistico, demandando l’operatività dei suoi precetti a strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio.

Rimane, poi, ferma la competenza dei Comuni, ai quali spetta la concreta definizione dei limiti di densità ed altezza degli edifici nei propri regolamenti, sulla base degli orientamenti eventualmente stabiliti a livello regionale.

L’ultimo comma è stato riformato nel 2020 e regola l’ipotesi in cui, nell’ambito della demolizione e ricostruzione di un edificio pre-esistente (sia che essa sia qualificata come ristrutturazione, sia come nuova costruzione), si ponga il problema del rispetto delle distanze tra edifici previste dall’articolo 9, D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, o da qualsiasi altra normativa di settore.

Una prima indicazione interpretativa circa le modifiche apportate al comma 1 ter dal D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, è stata data nella Circolare congiunta del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e del Ministero della Pubblica Funzione del 02.12.2020.
La detta circolare ha chiarito che l’intervento può essere comunque legittimamente attuato mantenendo le distanze pre-esistenti ed anche inferiori a quelle minime, a patto che l'edificio esistente sia stato legittimamente realizzato.
Tale presupposto deve essere verificato ai sensi dell’articolo 9 bis del Testo unico, anch’esso inserito ad opera del D.L. n. 76/2020, avendo di regola riguardo al titolo edilizio sulla base del quale l’immobile è stato costruito, ovvero a quello relativo all’ultimo intervento che ha subito.

Per quanto riguarda la possibilità di realizzare gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, si ritiene che questa previsione debba intendersi riferita non a qualsiasi incremento volumetrico che possa accompagnare l’intervento di demolizione e ricostruzione, ma solo a quelli aventi carattere incentivante (come ad esempio quelli previsti dal “piano casa”).

Il terzo periodo del comma 1 ter, introduce poi un’ulteriore condizione ai fini dell’ammissibilità della deroga alla disciplina delle distanze per i soli edifici siti nelle zone omogenee A o in zone assimilate a queste dai piani urbanistici comunali, ovvero nei centri e nuclei storici consolidati o in aree comunque di particolare pregio storico o architettonico.
In tal caso, al fine di assicurare una maggior tutela a tali aree in considerazione delle loro particolari caratteristiche, è necessario anche che l’intervento sia contemplato nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale.
In sostanza, l’intervento non è lasciato alla sola iniziativa diretta del privato, ma deve essere inserito nella “cornice” del piano attuativo, che tiene conto non del singolo edificio, ma di tutto il contesto di riferimento.

La norma, comunque, fa espressamente salve le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti, che possono dettare disposizioni diverse e anche meno rigorose rispetto all’articolo in commento.
Secondo la detta circolare, tale disposizione deve essere intesa non come una semplice salvezza delle eventuali previsioni urbanistiche difformi in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, ma come un rinvio generale al potere di pianificazione esercitabile in ogni tempo dalle amministrazioni competenti.

Infine, il richiamo ai pareri degli enti preposti alla tutela non costituisce un nuovo vincolo legale su tali aree, ma esprime soltanto la necessità, ove risultino vincoli insistenti sui singoli edifici o sulle aree interessate dagli interventi, di acquisire il parere delle Autorità preposte alla loro tutela.

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