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Articolo 118 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Dispositivo dell'art. 118 Testo unico bancario

1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

2-bis. Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

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Consulenze legali
relative all'articolo 118 Testo unico bancario

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Pierangelo G. chiede
domenica 02/08/2020 - Lazio
“La mia Banca deve modificare unilateralmente tasso di rendimento conto corrente attualmente fuori mercato (1,50%) a vista, fermo restando i 60 giorni di preavviso ed invio di raccomandata ed altro mezzo è leggittimo porlo in essere? e quale il testo delle lettera da inviare?”
Consulenza legale i 04/08/2020
La modifica delle condizioni contrattuali, in particolare dei tassi, è disciplinata dall'art. 118 TUB, alla cui lettura si rimanda.

La modifica del tasso da parte della Banca è possibile solamente per i contratti a tempo indeterminato, sempre che la clausola di variazione di tale condizione contrattuale sia stata approvata specificamente dal cliente e che venga comunicata la variazione in forma scritta, con un preavviso di almeno 2 mesi. La norma in oggetto richiede anche la sussistenza di un giustificato motivo sottostante la variazione.

Come specificato nella disposizione menzionata, la lettera con cui viene comunicata la variazione deve riportare la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto".

Infine, deve menzionarsi la possibilità di modificare i tassi anche per i contratti a tempo determinato, ma solamente ove il cliente non rientri nella categoria dei consumatori o microimprese.

Enrico P. chiede
mercoledì 12/12/2018 - Abruzzo
“La nostra società (Srl) ha un affidamento bancario per complessive 80.000 Euro suddiviso in 4 conti.L'Istituto ci ha inviato il 29/11 una PEC con la quale (Oggetto:Comunicazione revisione periodica affidamenti) ci revoca l'affidamento di 30.000Euro su uno dei conti e su un'altro ci porta l'affidamento da 30.000 Euro a 20.000 Euro a far data dal 14/12 p.v. In sostanza ci riduce del 50% l'affidamento.Chiediamo se il procedimento sia corretto .
Noi abbiamo fatto obiezione perchè sulla comunicazione non è riportato il motivo della revisione e perchè l'Istituto non ci ha dato il preavviso minimo di 2 mesi.
Qualcuno ha insinuato che l'Istituto a seguito della nostra obiezzione, potrebbbe revocare unilateralmente in toto l'affidamento senza darci preavviso. Grazie”
Consulenza legale i 26/12/2018
Al fine di dirimere il quesito pare necessario e sufficiente procedere ad una lettura del contratto di concessione del fido bancario e delle norme da esso richiamate.

Orbene, ai sensi dell'art. 9 delle “Norme che regolano i contratti di conto corrente ordinario per la clientela consumatori e microimprese”, la Banca può variare le condizioni contrattuali, anche in senso sfavorevole al cliente, nel rispetto dell'art. 118 T.U.B.. Premesso che le condizioni generali di contratto sono state firmate separatamente e quindi non sussistono profili di invalidità delle singole clausole richiamate, per via dei ben noti profili di tutela del consumatore, in quanto “parte debole” del rapporto contrattuale, ed ai sensi del medesimo articolo 118, il quale stabilisce che nei contratti bancari a tempo indeterminato (come quello in oggetto), la clausola di modifica unilaterale delle condizioni deve essere specificamente approvata per iscritto, è previsto inoltre che debba sussistere un giustificato motivo.

In ambito civilistico, non essendo possibile una modifica unilaterale del contratto stipulato, in alcuni settori come quello in oggetto viene data la possibilità di esercitare taluni diritti di revisione delle condizioni contrattuali, ma solamente previa proposta, la quale, in mancanza di rifiuto esplicito, si intende accettata, ma sempre a patto che vengano rispettate determinate procedure.

Nel caso sottoposto alla Redazione vi è stata una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, nel senso che il fido concesso è stato ridotta dalla Banca da 30.000 € a 20.000 €. Nella comunicazione di proposta di modifica tale giustificato motivo, oltre che realmente sussistente, deve essere stato espresso nella comunicazione stessa, onde permettere al cliente di accettare consapevolmente ila proposta di modifica unilaterale o comunque di opporsi alla modifica stessa, una volta divenuta operante per inerzia del cliente. Difatti, sempre ai sensi dell'articolo 118 T.U.B., la modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro il termine previsto.

Ulteriore elemento necessario della comunicazione, o meglio degli efficacia della comunicazione è il rispetto del termine di preavviso.

Dato che la comunicazione è avvenuta il 29/11, con decorrenza degli effetti a partire dal 14/12, è chiaro che non sono stati rispettati i termini di cui al contratto e di cui all'articolo 118 T.U.B., il quale prevede che in ogni caso il termine minimo di preavviso per rendere efficaci le modifiche sia quello di due mesi, a decorrere dall'inoltro della proposta.

Nei termini descritti dal quesito, appare chiaro come qualsiasi modifica unilaterale del contratto, e soprattutto la riduzione del fido, sia illegittima, e possa determinare sia l'invalidità delle modifiche, sia la spettanza di un eventuale risarcimento a favore del cliente nel caso in cui abbia subito un danno dalla riduzione del fido.

Assolutamente infondate appaiono le “voci di corridoio” secondo le quali in caso di obiezione l'istituto bancario sarebbe legittimato a revocare anche tale fido, sia perché non previsto dal contratto, sia perché contrario a qualsiasi logica di tutela del consumatore. Anche una eventuale previsione contrattuale di tal tipo sarebbe illegittima nella maniera più assoluta, in quanto è chiaro che chiunque, in specie il consumatore, ha il diritto di dolersi di qualsiasi inadempimento o scorrettezza (anche se infondata) senza subire alcuna lesione dei propri interessi contrattuali. Un tale diritto di recesso potrebbe semmai riconoscersi in rapporti strettamente fiduciari (ad es. tra mandante e mandatario), qualora l'azione giudiziaria di una parte risulti totalmente pretestuosa ed in grado di minare il rapporto di stretta collaborazione tra i contraenti.

Venendo ora alla revoca dell'altro fido bancario, anch'essa deve essere preceduta da adeguata comunicazione ai sensi dell'art. 12 delle norme generali di cui sopra. Nel caso di revoca del fido pura e semplice, essa necessita di un preavviso di due mesi.

Per contro, non vi è alcun obbligo di preavviso nel caso in cui sussista un giustificato motivo (art. 12, co.2), tra i quali vengono elencati sia vari inadempimenti del cliente, sia peggioramenti della situazione patrimoniale di quest'ultimo, in grado di minare la fiducia delle Banca in merito alla regolare prosecuzione del rapporto. In tal caso, ovviamente, il cliente può contestare in via stragiudiziale o giudiziale l'effettiva sussistenza di tali motivi, come anche la regolarità e la tempestività della comunicazione.

Daniele B. chiede
lunedì 12/11/2018 - Friuli-Venezia
“Buon giorno, a luglio 2014 ho sottoscritto un contratto di mutuo fondiario per l'acquisto della mia prima casa. L'atto è intestato a me in qualità di consumatore e dipendente (al momento della stipula) dell'Istituto Bancario rogante e da mia moglie in qualità di cointestataria con la qualifica di consumatore.
Il contratto prevede all'art. 7 comma 2 che le condizioni del mutuo sono agevolate in costanza del rapporto di lavoro e che in caso di cessazione del rapporto di lavoro il tasso di interesse verrà aumentato di 2 punti.
Ad aprile 2017 ho rassegnato le dimissioni, e in data 09 novembre 2018 ricevo una Raccomandata intestata unicamente a me, nella quale la banca mi comunica l'applicazione dell'art 7 sopra citato.
Ora, io ho letto un po' di letteratura a riguardo e specificatamente la decisione presa dell'Arbitro Bancario Finanziario (dec. 1676 del 24 febbraio 2016), nella quale per un caso analogo al mio, l'ABF dichiara l'inefficacia della modifica del tasso di interesse in quanto in contrasto con l'art 118 del TUB ed in particolare perchè l'aumento del tasso, anche se già concordato, sarebbe di preclusione alla libertà del consumatore che dovrebbe accettare o la modifica del tasso o recedere così perdendo il beneficio del termine con conseguente immediata restituzione dell'intera somma.
Questa interpretazione potrebbe essere però in contrasto con il comma 2 dell'art. 118?
Desidererei ricevere un vostra interpretazione in merito ed un relativo consiglio su come agire.
Nella speranza di essere stato chiaro ed esaustivo, vi porgo cordiali saluti.

Consulenza legale i 20/11/2018
La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario n. 1676/2016, richiamata nel quesito, si ritiene che non si adatti perfettamente al caso in esame, e ciò per la seguente ragione: a pag. 3 di tale decisione si legge che il contratto di mutuo in questione prevedeva espressamente l’erogazione del finanziamento “a condizioni di favore” per i dipendenti dell’istituto stesso, richiamando a sua volta l’allegato “A” del contratto di mutuo, nella parte in cui prevedeva “la decadenza delle condizioni” in caso di perdita della qualifica di dipendente.
Ciò che l’Arbitro in quell’occasione ha censurato è il fatto che quella particolare clausola non predeterminasse né consentisse di predeterminare “l’obbligazione feneratizia alternativa alle condizioni di favore applicate ai dipendenti”, giungendo alla conclusione che, seppure lo ius variandi risulti sottoposto alla condizione risolutiva del venir meno del rapporto di lavoro, tale diritto potestativo non poteva ritenersi ammissibile per indeterminatezza del tasso applicabile al mutuo dopo l’avveramento della condizione.
Tale situazione, invece, non si presenta nel caso in esame, in quanto l’art. 7 del contratto di mutuo non si limita semplicemente a stabilire la decadenza dalle condizioni di favore applicate ai dipendenti, ma dispone espressamente che, al verificarsi della condizione del venir meno del rapporto di lavoro, il tasso di interessi verrà aumentato di 2,00 (due virgola zero zero) punti percentuali.
Dunque, non può in alcun modo lamentarsi una indeterminatezza del tasso al subentrare della cessazione del rapporto di lavoro, risultando al contrario tale tasso preventivamente determinato e convenuto nel contratto di mutuo originario.

Altra considerazione fatta propria dall’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione sopra richiamata è quella secondo cui è da escludere, in ogni caso, che in un contratto di mutuo possa ammettersi una modifica del tasso di interessi per decisione unilaterale del mutuante, in quanto tale decisione finirebbe per precludere qualsiasi tutela del consumatore mutuatario, il quale si troverebbe di fronte ad una drastica alternativa:
  1. accettare la modifica in peius
  2. recedere dal contratto, perdendo il beneficio del termine e dovendo immediatamente restituire l’intera somma.
A questo punto risulta in effetti naturale chiedersi che senso abbia l’art. 118 TU Bancario.
In realtà nella stessa decisione l’Arbitro Bancario rileva che, sia la prevalente dottrina che precedenti pronunce dell’Ombudsman Bancario e dello stesso Arbitro Bancario e Finanziario, hanno affermato l’inapplicabilità dell’art. 118 del TUB (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali) ai contratti di mutuo, ritenendo inefficaci successive modifiche unilaterali degli interessi.

Aggiunge poi che in tal senso si è perfino pronunciato il Ministero dello Sviluppo Economico con nota esplicativa del 21 febbraio 2007, n. 5574, nella quale ha affermato che risultano esclusi dal campo di applicazione dell’articolo 118 del TUB i contratti di mutuo, nei quali lo svolgimento del rapporto in un arco temporale concordato tra le parti costituisce un elemento essenziale, a tutela degli interessi di entrambi i contraenti (precisando che l’espressa volontà del legislatore, in sede di conversione nella legge n. 248/2006, è stata proprio quella di voler escludere “i contratti di durata aventi una natura peculiare e regolati da leggi speciali”, come quello di mutuo).

Letto in quest’ottica, quanto deciso dall’Arbitro Bancario Finanziario può certamente assumere un senso.

Fin qui si è cercato di chiarire la portata di tale decisione.
Adesso va aggiunta un’altra considerazione che, purtroppo, va in favore della decisione adottata dall’istituto di credito.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8548 del 2012, ha sancito che l’obbligo della banca di comunicare al cliente le variazioni unilaterali delle condizioni di contratto ex art. 118 Testo unico bancario, non sussiste quando la variazione del saggio di interesse o di altre condizioni sia stata concordemente subordinata dalle parti alle corrispondenti variazioni di elementi obiettivi esterni, trattandosi in tal caso non di modifica unilaterale del contratto, ma di una modifica della quale il cliente ha assunto preventivamente il rischio (l’elemento obiettivo esterno, nel nostro caso, va individuato nella cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della banca).

Dunque, ricapitolando, nel caso in esame, il comportamento dell’intermediario finanziario può ritenersi valido sotto due diversi profili:
  1. la modifica del saggio di interessi non è un atto unilaterale della Banca, ma frutto dell’accordo delle parti raggiunto in sede di stipula del contratto di mutuo;
  2. il diverso e più sfavorevole tasso applicabile al verificarsi dell’evento condizionale non può per nulla dirsi indeterminato, risultando sin dall’inizio espressamente fissato in due punti percentuali superiori.

Passando adesso ai consigli su come agire, si suggerisce intanto di presentare un reclamo scritto all’intermediario finanziario, contestando la decisione della applicazione del maggior tasso di interessi, e richiamando a propria difesa la decisione dell’Arbitro bancario finanziario a cui si è fatto riferimento nel quesito posto (l’intermediario potrebbe non cogliere il particolare che in quel caso il diverso tasso di interessi applicabile era indeterminato).
Qualora il reclamo non sortisca alcun effetto positivo (cosa molto probabile, in quanto difficilmente la Banca sarà indotta ad adottare soluzioni contrarie ai propri interessi), si potrà presentare ricorso all’ABF, e ciò in considerazione anche della estrema facilità con cui il ricorso va presentato e dei suoi costi davvero irrisori (solo venti euro).
Nella motivazione del ricorso, questa volta, si suggerisce di seguire un’altra strada, ossia fare riferimento al contenuto del n. 2-bis dell’art. 118 T.U. Bancario, il quale prevede che “nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto”, ma soltanto se il cliente non è un consumatore.

E’ proprio questo il tipo di clausola contenuta all’art. 7 del contratto di mutuo, ma con una differenza: il cliente mutuatario è un consumatore (per come viene espressamente qualificato nella premessa del contratto, nella parte in cui è detto che “la parte finanziata riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modifiche”), e dunque manca un presupposto essenziale per la validità di una clausola di tale tipo.

Qualora neppure tale soluzione riesca a convincere l’ABF, si consiglia di non avventurarsi in un giudizio civile, in quanto, in virtù della considerazioni sopra svolte, le probabilità di successo si ritiene siano davvero poche.