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Articolo 114 undecies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Rinvio

Dispositivo dell'art. 114 undecies Testo unico bancario

1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 24, 52, 139 e 140 nonché nel titolo VI. I provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia(1).

1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto di cui all'articolo 26 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera c), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'articolo 114 novies, comma 4, si applicano altresì gli articoli 78, 82, 113 bis e 113 ter, ad eccezione del comma 7.

2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo 114 quinquies 2, commi 6-bis e 6-ter.

3. La Banca d'Italia può dettare disposizioni attuative ai fini dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.

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