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Articolo 114 octies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Attivitą accessorie esercitabili

Dispositivo dell'art. 114 octies Testo unico bancario

1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attivitą accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:

  1. a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalitą stabilite dalla Banca d'Italia;
  2. b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attivitą di custodia e registrazione e trattamento di dati;
  3. c) gestire sistemi di pagamento.

2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di carte di credito.

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