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Articolo 105 ter Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Commissari in temporaneo affiancamento

Dispositivo dell'art. 105 ter Testo unico bancario

1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il potere di nominare uno o più commissari in temporaneo affiancamento, di cui all'articolo 75 bis, può essere esercitato nei confronti della capogruppo italiana, di una società indicata all'articolo 69.2 e delle società di un gruppo bancario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 182.

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