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Articolo 69 sexiesdecies Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni

Dispositivo dell'art. 69 sexiesdecies Testo unico bancario

1. La delibera di concessione del sostegno è trasmessa alla Banca d'Italia, che può vietare o limitarne l'esecuzione se le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo 69 quinquiesdecies non sono soddisfatte.

2. La delibera di cui al comma 1 è trasmessa all'ABE nonché, se diverse dalla Banca d'Italia, all'autorità competente per la vigilanza sulla società che riceve il sostegno e all'autorità competente per la vigilanza su base consolidata.

3. Il provvedimento della Banca d'Italia di cui al comma 1 è trasmesso all'ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonché, se la Banca d'Italia è l'autorità competente per la vigilanza su base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180(1).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 193.

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