Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 33 Testo unico sull'agricoltura

(D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228)

[Aggiornato al 16/07/2022]

Disposizioni per gli organismi pagatori

Dispositivo dell'art. 33 Testo unico sull'agricoltura

1. I procedimenti per erogazioni da parte degli Organismi pagatori riconosciuti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, sono sospesi riguardo ai beneficiari nei cui confronti siano pervenute da parte di organismi di accertamento e di controllo, notizie circostanziate di indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale, finché i fatti non siano definitivamente accertati.

2. I procedimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono riavviati a seguito di presentazione di idonea garanzia da parte dei beneficiari.

[3. Comma abrogato dal D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 2001, n. 441.]

[4. Comma abrogato dal D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 2001, n. 441.]

[5. Comma abrogato dal D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 2001, n. 441.]

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!