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Articolo 22 Statuto dei lavoratori

(L. 20 maggio 1970, n. 300)

[Aggiornato al 26/05/2022]

Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali

Dispositivo dell'art. 22 Statuto dei lavoratori

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

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relative all'articolo 22 Statuto dei lavoratori

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Filippo chiede
giovedģ 28/06/2018 - Umbria
“Dirigente sindacale provinciale/aziendale accreditato + (RSU e RLS) riceve lettera di assegnazione ad altro ufficio posto a 52 Km di distanza
" Oggetto: assegnazione.
Ferma restando l’attuale assegnazione della S.V. alla sede di B....., in considerazione della carenza personale amministrativo piu volte evidenziato in sede sindacale, valutate le contingenti esigenze di servizio della SC Gestione Affari Istituzionali, si dispone l’assegnazione della SV. sulla base della professionalita acquisita e dei titoli studio conseguiti, alla Struttura Complessa Gestione Affari Istituzionali, nell’ambito delle attivita della suddetta struttura. con particolare riferimento alle attivita finalizzate al recupero crediti, a far data dal 1° luglio 2018.
La S.V. pertanto invitata a mettersi in contatto con Direttore SC Gestione Affari Istituzionali per ricevere le direttive in ordine all’attivita che dovra essere svolta.
Distinti saluti
IL DIRETTORE GENERALE
firma "

Ora ferma restando la sede di assegnazione, v'è la riserva mentale del datore di lavoro pubblico (Asl) di utilizzare la trasferta per Vercelli con sistematica e certa periodicità
La norma vigente attualmente è oltre all'art. 22, L. 300/1970; art. 42 D.Lgs. 165/2001 e dal comma 4 dell'art. 20 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali del 4 dicembre 2017

CAPO IV
TUTELE

ART. 20
TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE

4. Il trasferimento in un’unità operativa ubicata in comune o circoscrizione diversa da quella di assegnazione dei dirigenti sindacali indicati nell’art. 3 (Dirigenti sindacali), può essere predisposto solo previo nulla osta delle rispettive associazioni sindacali di appartenenza o della RSU qualora il dirigente ne sia componente. "

Il quesito deve rispondere nella formulazione come prospettata oltre che alla tutela della prerogativa sindacale art. 20 c.4, CCNQ anche all'opposizione nel contenuto del testo peraltro privo di fondamento ex art. 2013 c.c. e art. 52 D.Lgs. 165/2001

Essendo palese di farmi fuori dall'attuale ufficio/incarico presso Servizio S.S. Urp – Comunicazione con attribuzione delll'incarico di coordinamento ad un Dirigente Sanitario (Medico)

Posso fornire all'occorenza pareri Aran, dottrina e Giurisprudenza Cassazione”
Consulenza legale i 05/07/2018
Ai sensi dell’art. 22 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) ogni trasferimento del dirigente sindacale nell’ambito della pubblica amministrazione che consista in un mutamento di sede anche se questa è ubicata nello stesso comune e a distanza esigua dalla precedente, può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Rilevante è il caso affrontato davanti al Tribunale di Busto Arsizio che con sentenza del 25 gennaio 2015, ha accertato e dichiarato l’antisindacalità del comportamento di un ente locale che aveva spostato una dipendente, dirigente sindacale, incurante di effettuare la richiesta del nulla osta alla propria organizzazione sindacale di appartenenza dalla sua sede di assegnazione presso un’altra sede del medesimo ente (Comune).

A fondamento della sentenza, il Tribunale ricorda analoga giurisprudenza (Cass. n. 3889/1989), che ha meglio precisato l’ambito di applicazione dell’art. 22 Stat. Lav. Questo articolo si riferisce al trasferimento da un’unità produttiva all’altra, “intendendosi per quest'ultima - alla stregua della previsione contenuta nell'art. 35 dello Statuto dei Lavoratori quell'entità aziendale (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto dell'impresa) che, anche se articolata in organismi minori, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali d'indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in esse si svolga e si concluda il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale...”.
Lo stesso Tribunale, ha messo in rilievo che per il settore del pubblico impiego oltre al concetto di unità produttiva bisogna considerare la sede così come previsto all’art. 18 comma 4 del CCNQ del 7 Agosto 1998. Il concetto di sede, evidentemente, è caratterizzato da una maggiore ampiezza rispetto al concetto di unità produttiva di cui all’art. 22 Statuto dei Lavoratori sopra richiamato.

Pertanto, il nulla osta al trasferimento del dirigente sindacale nelle pubbliche amministrazioni è subordinato al trasferimento in unità produttiva diversa al di fuori della medesima sede.

Nel caso specifico oggetto del quesito, emerge invece, dal tenore del documento con il quale viene “assegnato” il Dirigente Sindacale a diversa “Struttura”, l’utilizzo di terminologia che rischia di fuorviare il tentativo di sussunzione della fattispecie fattuale all’interno del proprio e corretto alveo normativo.
Obiettivamente, dal tenore letterale del sopramenzionato documento, non si tratterebbe di trasferimento del Dirigente sindacale presso una diversa sede, anzi viene precisato: «Ferma restando l’attuale assegnazione della S.V. alla sede di B.....»; bensì di “assegnazione” a diversa “Struttura”.
Alla luce della preliminare precisazione iniziale sopra riportata nel virgolettato, l’attività lavorativa del Dirigente sindacale dovrebbe essere prestata presso la sede di B....., pertanto, mancando nell’atto l’indicazione di una diversa sede, non si tratterebbe di formale trasferimento e pertanto non sarebbe invocabile da parte del lavoratore la tutela e la conseguente procedura così come complessivamente prevista dall’ordinamento giuridico e applicabile al trasferimento del Dirigente Sindacale.

Tuttavia, qualora e contrariamente a quanto formalmente comunicato, l’assegnazione de qua presupponesse lo spostamento del luogo ove il Dirigente Sindacale deve adempiere la propria prestazione lavorativa, di fatto, si verificherebbe un trasferimento di sede per il quale vale a tutti gli effetti l’operatività delle norme menzionate a tutela dei diritti del Dirigente Sindacale e dell’Organizzazione Sindacale di appartenenza che possono essere fatti valere e saranno oggetto di tutela presso l’autorità giudiziaria competente.
Infatti, la mutazione del luogo della prestazione diventa rilevante, atteso che è potenzialmente idonea
- a recidere il legame esistente fra il dirigente sindacale e il gruppo di cui egli è espressione
- o a rendere più difficile l'esercizio delle prerogative attribuitegli.
Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cass. n. 1684/2003), per integrarsi gli estremi della condotta antisindacale di cui all'art. 28 Statuto dei Lavoratori è soltanto sufficiente che il comportamento del datore di lavoro leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali.