Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 5 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

(D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)

[Aggiornato al 04/07/2009]

Decisione

Dispositivo dell'art. 5 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Massime relative all'art. 5 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

Cons. Stato n. 2383/2014

In tema di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, il ministro della salute, investito del ricorso gerarchico avverso il giudizio sanitario espresso dalle commissioni mediche ospedaliere, oltre a disporre accertamenti utili ai fini della decisione, può sindacare la discrezionalità tecnica dalle stesse esercitata e, ove dissenta dalla commissione che ha emanato l'atto impugnato, può rinviare a quest'ultima l'affare.

Cons. Stato n. 4150/2012

Si deve riconoscere che - pur non trovando diretta applicazione per il ricorso gerarchico l'art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato) - siano applicabili regole analoghe, in considerazione della funzione giustiziale, comunque assolta dai ricorsi indirizzati alle autorità amministrative. Questi, infatti, introducono procedimenti di secondo grado che hanno per oggetto un provvedimento già emesso, sul quale gli interessati possono attivare una nuova valutazione della stessa autorità emanante o dell'organo sovraordinato ad essa, senza che la relativa pronuncia possa intendersi sostitutiva del rimedio giurisdizionale o limitativa dello stesso. A differenza di quanto previsto per l'esercizio della potestà di autotutela - autonomamente attivabile dall'Amministrazione, ma con le garanzie procedimentali prescritte, soprattutto quando si tratti di operare una reformatio in peius della posizione del soggetto interessato - i poteri da esercitare in sede di decisione di ricorso gerarchico vanno ricondotti all'esame delle sole questioni proposte dal ricorrente: esame in esito al quale - ove le misure adottate non risultino per lo stesso satisfattive - deve restare possibile il vaglio giurisdizionale in rapporto al provvedimento originario. La funzione giustiziale del ricorso amministrativo, e le garanzie che tale funzione comporta, implicano inoltre che la decisione, assunta ai sensi dell'art. 5 del medesimo D.P.R. n. 1199 del 1971, non sia soggetta a revoca o annullamento d'ufficio da parte dell'Amministrazione (Riforma della sentenza del T.a.r. Piemonte - Torino, sez. I, n. 1577/2007).

Cass. civ. n. 16039/2010

In base ai principi generali in materia di ricorsi amministrativi dettati dal D.P.R. n. 1199 del 1971 e dalla legge, n. 1034 del 1971, il ricorso giurisdizionale si propone contro l'atto di decisione del ricorso amministrativo e non contro il provvedimento con esso impugnato, assumendo la veste di parte resistente l'organo che ha pronunciato la decisione sul ricorso, fermo restando che, in base alla regola dell'assorbimento, la decisione di rigetto (anche non di merito) assume il valore di provvedimento implicito di contenuto uguale a quello impugnato con il ricorso gerarchico, salva solo la diversa imputazione soggettiva, con la conseguenza che il sindacato in sede giurisdizionale può estendersi a tutti i motivi fatti valere con il ricorso gerarchico, in modo da consentire una pronunzia risolutiva della controversia e non limitata alla correttezza del procedimento di decisione del ricorso.

Cons. Stato n. 4231/2008

L'autorità, che decide sul ricorso gerarchico, non ha l'obbligo di confutare in modo analitico le censure sottoposte, potendo limitarsi a rappresentare sinteticamente le ragioni in base alle quali le stesse sono da ritenersi infondate.

Con il ricorso giurisdizionale volto all'impugnativa di una decisione gerarchica non possono dedursi censure diverse da quelle originariamente versate in sede contenziosa amministrativa.

Cons. Stato n. 2351/2002

Il decorso del termine per la formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ha effetti soltanto processuali, con la conseguenza che il ricorrente in sede gerarchica, anziché l'onere, ha la facoltà di agire immediatamente in sede giurisdizionale, restando integra la sua possibilità di impugnare il provvedimento originario unitamente alla eventuale decisione tardiva sul proposto ricorso gerarchico.

Cons. Stato n. 230/1998

Sono da ritenere inammissibili in sede di ricorso giurisdizionale, avverso una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, motivi nuovi di ricorso che non risultino proposti nella predetta sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso.

Cass. civ. n. 2798/1997

in tema di impugnazione giurisdizionale di un provvedimento amministrativo adottato a seguito di ricorso gerarchico improprio, la soluzione del problema relativo alla competenza territoriale, non può prescindere dall'individuazione del contraddittore necessario. Ciò premesso, giacché deve ritenersi che, in tali ipotesi, il contraddittore si identifichi nell'autorità sopraordinata che, pronunciando in ultima istanza, attribuisce carattere di definitività al provvedimento, tale autorità, nel caso in cui fosse stato originariamente fatto oggetto di ricorso gerarchico improprio un provvedimento della Commissione provinciale dell'artigianato, di cancellazione dall'albo, va individuata nella Commissione regionale adita, e questo anche allorché, avendo quest'ultima omesso di adottare alcuna decisione formale, si configurino gli estremi di un'ipotesi di "silenzio rifiuto" previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971. Dalla suddetta legittimazione passiva della Commissione regionale, discende, ai sensi degli art. 18 e ss. del c.p.c., la competenza, a conoscere, del giudice del luogo ove ha sede detta Commissione.

Cons. Stato n. 1010/1996

Nei casi di silenzio rigetto sul ricorso gerarchico, oggetto del ricorso giurisdizionale non è il silenzio, ma il provvedimento di base impugnato con ricorso gerarchico, in quanto, nel caso di specie, il silenzio ha il valore legale tipico non di decisione di rigetto, ma di rifiuto di annullamento, il cui concretarsi costituisce presupposto processuale per la proposizione del ricorso giurisdizionale contro l'unico atto effettivamente emanato dall'amministrazione.

Cons. Stato n. 1331/1990

La decisione gerarchica che non sia stata comunicata al controinteressato nelle forme stabilite dall'art. 5, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 è illegittima.

Cons. Stato n. 133/1990

È illegittima la decisione gerarchica che non sia stata comunicata al controinteressato nelle forme stabilite dall'art. 5 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Cons. Stato n. 17/1989

La decisione tardiva di accoglimento del ricorso gerarchico, se è totalmente satisfattiva dell'interesse del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio intentato contro il provvedimento originario, e comunque è impugnabile dal controinteressato, ma non per tardività.

Cons. Stato n. 16/1989

L'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito dall'art.6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per la formazione del silenzio rifiuto, può decidere anche su motivi di merito dedotti nel ricorso gerarchico.

Il ricorrente in via gerarchica, decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, ha la facoltà e non l'onere di proporre ricorso giurisdizionale o quello straordinario contro il provvedimento già impugnato con ricorso gerarchico.

La decisione tardiva che intervenga quando il ricorrente abbia già impugnato il provvedimento originario in sede giurisdizionale, in quanto atto non confermativo, ma ad effetto confermativo del provvedimento originario, nel giudizio instaurato non ha effetti pregiudizievoli per il ricorrente, il quale non ha neppure l'onere di impugnarlo.

Cons. Stato n. 598/1988

Ai sensi degli art. 6, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e 20, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che sia stata notificata all'interessato la decisione gerarchica, il ricorso giurisdizionale va proposto nei confronti del provvedimento impugnato e non del silenzio-rigetto; inoltre, la tardiva esplicita decisione di rigetto non determina l'onere di un'ulteriore impugnativa.

Cons. Stato n. 286/1987

La mancata impugnazione della decisione amministrativa di reiezione del ricorso gerarchico intervenuta dopo la scadenza del termine di novanta giorni, non comporta l'onere di una nuova impugnazione in sede giurisdizionale, in pendenza del ricorso proposto dall'interessato a seguito del silenzio rigetto formatosi ai sensi dell'alt. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Cons. Stato n. 960/1984

In caso di mancata decisione del ricorso gerarchico entro il termine di legge, oggetto dell'impugnativa in sede giurisdizionale è l'atto impugnato in via gerarchica: di conseguenza il ricorso va notificato all'autorità che ha emanato tale atto e non alla autorità gerarchicamente sovraordinata.

Cons. Stato n. 452/1984

Ai ricorsi amministrativi anteriori all'emanazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e pendenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, si applicano le nuove norme ed in particolare l'art. 6 che prevede la formazione del silenzio-rigetto; di conseguenza, poiché la definizione dei suddetti ricorsi si verifica, in assenza di provvedimenti espressi, con la scadenza dei 90 giorni previsti dall'art. 6 cit., il termine per proporre tempestivo ricorso giurisdizionale decorre da quest'ultima data.

Cons. Stato n. 346/1983

E' inammissibile il ricorso giurisdizionale diretto all'annullamento del provvedimento tardivo di rigetto del ricorso gerarchico originariamente proposto contro l'atto dell'autorità periferica, trattandosi di provvedimento meramente confermativo della decisione tacita di rigetto ai sensi dell'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Cons. Stato n. 349/1978

Il Preside di un istituto secondario non è legittimato a proporre ricorso contro la decisione di accoglimento di un ricorso, proposto avverso un provvedimento da lui adottato.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!